L’illecita gestione dei rifiuti avviene anche per omessa vigilanza

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Gestione dei rifiuti
 

Il reato di illecita gestione di rifiuti può essere ascritto anche al titolare dell’impresa sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata? 
È il tema affrontato dalla Cassazione (n. 45932/13), che ha risposto in senso affermativo, e si è occupata anche del rapporto pertinenziale fra la res e il reato, nell’ambito del sequestro preventivo.
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Il sequestro del mezzo: la pertinenzialità fra la res e il reato di gestione illecita
La vicenda sottoposta all’esame della Cassazione trae origine da un’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un autocarro, successivamente impugnata dal PM, il cui appello è stato accolto dal Tribunale quale giudice del riesame.
Il reato ipotizzato era quello di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del TUA: illecita raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi.
Il Tribunale del riesame, in estrema sintesi, ha evidenziato come il sequestro fosse giustificato dalla circostanza che il veicolo serviva per trasportare illecitamente dei rifiuti non pericolosi: di conseguenza, era indiscutibile il rapporto di pertinenzialità tra la res ed il reato, negati, invece, dal GIP. 
Nel ricorso per Cassazione gli imputati hanno dedotto: 
  1. l’omessa valutazione della connessione fra la condotta illecita contestata e il mezzo con il quale il reato sarebbe stato commesso (fra l’altro, il mezzo era usato sporadicamente); 
  2. l’omessa valutazione dell’autonomia dell’azione dell’autore del reato o del concorso (eventuale) con la società proprietaria del mezzo. 
Il rapporto pertinenziale

Nel ritenere non fondato il ricorso, la Cassazione ha innanzitutto analizzato il contestato rapporto di pertinenza tra la cosa ed il reato, esposta dal ricorrente in termini di mancanza di collegamento tra la condotta illecita ed il mezzo adoperato per il trasporto, il cui utilizzo deve essere strumentale o funzionale alla commissione del reato.

Presupposto
Nell’ambito del sequestro preventivo, il rapporto pertinenziale tra la res e il reato presuppone il legame funzionale della cosa con il reato:
·         non già e non solo in termini di mera occasionalità,
·         ma in termini tali da ricomprendere una relazione di utilità vicendevole, ovvero di consequenzialità tra la cosa e il reato stesso.
La nozione di pertinenza va intesa in senso ampio tantè che al suo interno essa ricomprende una gamma variegata di situazioni, potendo il rapporto relativo riguardare diverse finalità
Motivazione
Il presupposto del nesso pertinenziale tra la cosa e il reato deve essere oggetto di congrua motivazione da parte del giudice:
·         tanto con riferimento alla specifica ed intrinseca strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all’attività illecita asseritamente commessa dall’indagato,
·         quanto con riferimento al pericolo di reiterazione di quella attività

Nel caso di specie, la pregressa iscrizione all’ANGA (albo nazionale dei gestori ambientali) e la “natura industriale del veicolo, strutturalmente e funzionalmente adibito al trasporto di quantitativi consistenti di cose” sono stati ritenute circostanze “altamente significative” del rapporto di pertinenzialità, che non può essere messo n discussione dal semplice fatto che il trasporto dei rifiuti sarebbe avvenuto in modo occasionale.

Differenza con le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale: in questo si differenzia dalle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 260 del TUA, che sanziona la continuità della attività illecita

La vigilanza

In secondo luogo, la Cassazione ha affermato che il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata contenuto è ascrivibile anche al titolare dell’impresa sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata.
Si tratta di uno di quei principî che, nella normativa ambientale che si è susseguita nel corso degli anni, e nella giurisprudenza che sulla stessa si è sviluppata, sottolineano che:
  1. è necessaria la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti e di quello della produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originare i rifiuti; 
  2. le responsabilità si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti; 
  3. anche la mera osservanza delle condizioni previste dalla legge non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti quando costoro si siano resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una compartecipazione; 
  4. il reato di illecita raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi non è un reato proprio, perché non deve essere necessariamente integrato da soggetti esercenti professionalmente l’attività di gestione rifiuti (la norma fa riferimento a “chiunque”);
  5. in tema di rifiuti la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta: infatti, può scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda (ad esempio, è stata riscontrata la responsabilità dei titolari di un’impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni);
  6. il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono (così, è stato ritenuto responsabile il titolare di un’impresa per il deposito incontrollato effettuato dal conducente/dipendente di un autocarro adibito al loro trasporto).