Urbanistica e paesaggio
L’ampio margine di apprezzamento riconosciuto alle Amministrazioni di volta in volta preposte alla tutela dei valori ambientali, paesistici, storici e culturali non può mai tradursi nella violazione dei principî di legalità, uguaglianza e buon andamento per tutte le PP.AA. e di libertà individuale, che informa il nostro sistema costituzionale e che ha per corollario il principio di sussidiarietà, concetto che implica la necessità di contenere ogni intervento autoritativo assistito da diritti pubblici speciali al minimo necessario alla tutela dei diritti fondamentali ed agli interessi pubblici generali di riferimento.
Quindi non può essere precluso il sindacato del GA nel caso in cui siano ravvisabili le sopraindicate violazioni.
Autorizzazione
paesaggistica: il ruolo della Soprintendenza
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Parere
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Sull’istanza di
autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il
parere vincolante del soprintendente
in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a
tutela dalla legge
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Limiti
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Il soprintendente rende
il parere limitatamente:
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alla
compatibilità paesaggistica dell’intervento progettato nel suo complesso
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alla conformità
dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico
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Il soprintendente, in
caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di
provvedimento negativo
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Mancanza del parere
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Decorso inutilmente il
termine senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale
il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto
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La conferenza si
pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni
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In ogni caso, decorsi 60
giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione
competente provvede sulla domanda di autorizzazione
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Poteri sostitutivi
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Decorso inutilmente
tale termine senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato
può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi
provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta
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Qualora la regione non
abbia delegato gli enti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia
essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è
presentata al soprintendente
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Trasmissione
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L’autorizzazione
paesaggistica é trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il
parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti
pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui
territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo
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Vigilanza
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Presso ogni
amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica é istituito un elenco delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente
consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio
di ciascuna autorizzazione, con l’annotazione sintetica del relativo oggetto
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Copia dell’elenco è
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell’esercizio delle funzioni di vigilanza
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L’impugnabilità
del parere negativo
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Il parere della Soprintendenza,
ancorchè endoprocedimentale, è impugnabile
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Infatti allo stesso è
attribuita valenza vincolante in riferimento al successivo provvedimento, ancora
da emanarsi, conclusivo
del subprocedimento finalizzato, nell’ambito del procedimento edilizio volto
ad assentire un articolato intervento edilizio, all’emissione di
un’autorizzazione paesaggistica
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Quest’ultima
non potrebbe che presentare carattere meramente riproduttivo della precedente
valutazione effettuata dall’organo statale: perciò, è appunto all’atto
dell’emanazione del parere negativo che va ricondotto il determinarsi della
prima lesione dell’interesse legittimo del privato interessato
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Il parere negativo della Soprintendenza deve essere motivato
Con due recenti sentenze, due diversi TAR (Napoli, n. 4792/13; Roma, n. 9478/13) hanno affermato che i pareri negativi della soprintendenza sono illegittimi se espressi in modo generico e sintetico.
Nel primo caso è stato impugnato un parere della Soprintendenza parzialmente favorevole all’intervento richiesto dalla ricorrente (l’ente ha negato il proprio assenso in ordine alla costruzione di una serra, perché la stessa, “per dimensione e ubicazione costituisce detrattore ambientale”.
Il TAR partenopeo ha affermato che in materia di beni culturali e paesaggio l’attuale normativa delinea una situazione di co-gestione del vincolo da parte dell’Autorità regionale (o di quella delegata) e dell’Autorità statale periferica, con una chiara prevalenza, però, delle valutazioni fatte da quest’ultima, sebbene effettuate in sede consultiva.
Le valutazioni operate in questo ambito costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, per cui sono sindacabili per eccesso di potere, in sede di legittimità, esclusivamente per difetto di motivazione, illogicità manifesta, ed errore di fatto.
Ciò che è avvenuto nel caso, in cui il Collegio ha dato ragione alla ricorrente.
L’organo statale non ha dato in maniera idonea conto delle ragioni del diniego opposto alla costruzione della serra:
- né spiegando perché la dimensione e l’ubicazione di questa sarebbero stati contrastanti con il vincolo oggetto di tutela,
- né chiarendo in cosa si sarebbe sostanziata la detrazione ambientale che sarebbe potuta derivare dalla sua realizzazione.
- di legalità, uguaglianza e buon andamento (ovvero di ragionevolezza e proporzionalità) per tutte le PP.AA.;
- di libertà individuale, che informa il nostro sistema costituzionale e che ha per corollario il principio di sussidiarietà, concetto che implica la necessità di contenere ogni intervento autoritativo assistito da diritti pubblici speciali al minimo necessario alla tutela dei diritti fondamentali ed agli interessi pubblici generali di riferimento.
Nella specie, il Collegio ha evidenziato che:
- la Soprintendenza, nonostante l’ampia istruttoria svolta dal TAR, con il suo silenzio non ha adempiuto all’onere probatorio di dimostrare il carattere di inedificabilità assoluta del vincolo o comunque la sua incompatibilità con il progetto edilizio,
- mentre, al contrario, il progetto è stato motivatamente valutato compatibile da una perizia giurata di parte.