Imprese e ambiente
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La questione di fondo
Un impianto può continuare la propria attività sulla base della vecchia AIA, in attesa che il procedimento di rinnovo si concluda?
Questa è la questione affrontata (in relazione ad un depuratore) dal TAR di Torino nella sentenza n. 1255/13: la complessa vicenda sottoposta al vaglio del GA può essere sintetizzata come segue.
Società (S)
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Domanda di rinnovo dell’AIA
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Provincia (P)
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È necessario verificare se occorre la VIA (l’impianto tratta rifiuti liquidi
pericolosi e non pericolosi)
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S
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La VIA non è necessaria: documento di sintesi con indicazione delle
tipologie e dei quantitativi di rifiuti trattati nell’impianto
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SUAP
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La VIA è necessaria
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Il dirigente ha dichiarato concluso il
procedimento amministrativo dinanzi al proprio ufficio per il rinnovo
dell’AIA e non ne ha autorizzato il
rinnovo
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S
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Richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale
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Richiesto il nulla osta per il
proseguimento dell’attività, nel rispetto della precedente autorizzazione e
fino al termine del procedimento autorizzativo
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P
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Diniego del nulla osta: la richiedente
non necessita di alcun nulla osta per continuare a gestire l’impianto dal
momento che già la legge (art. 29-octies
TUA) autorizza il gestore a continuare l’attività sulla base della precedente
autorizzazione nelle more del procedimento di rinnovo dell’AIA
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S
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Ricorso:
a) il diniego di rinnovo dell’AIA non è
stato preceduto dal doveroso preavviso;
b) non necessita di VIA, dal momento che
per gli impianti già autorizzati la VIA è necessaria, in sede di rinnovo
dell’AIA, solo nel caso di variazioni essenziali dell’impianto idonee a
determinare notevoli ripercussioni sull’ambiente e in presenza di opere che
modifichino lo stato dei luoghi
c) difetto di attribuzione del diniego di
rinnovo dell’AIA adottato dal dirigente del SUAP
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La semplificazione del linguaggio normativo…
Pochi mesi fa, nel DDL “misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”, fra gli obiettivi individuati per la riforma del diritto dell’ambiente – semplificazione, sburocratizzazione, riassetto, coordinamento, uniformità, chiarezza – anche quello volto all’aggiornamento e alla semplificazione del linguaggio normativo.
…e quella del burocratese
Oltre a questa semplificazione, forse occorrerebbe semplificare anche il linguaggio burocratico, che comporta un inutile dispendio di energie (anche economiche): questa è la morale che si potrebbe trarre dalla lettura di questa sentenza.
Il TAR di Torino, infatti, ha accolto l’eccezione della difesa della Provincia di inammissibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati per carenza (originaria) di interesse.
In relazione al motivo di cui al punto b), è giusto il caso di ricordare, evidenzia il TAR, che la stessa ricorrente a chiedere alla Provincia la pronuncia di compatibilità ambientale, senza formulare alcuna riserva in ordine all’effettiva necessità e, quindi, in definitiva, alla legittimità di tale procedura, con ciò prestando evidentemente acquiescenza alle richieste formulate dalla Provincia in sede di conferenza di servizi.
Art. 29-octies
del TUA
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Fino alla pronuncia dell'autorità competente [sul rinnovo
dell’AIA] il gestore continua l'attività sulla base della precedente
autorizzazione
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In relazione agli altri due motivi, volti ad accertare e chiedere di poter continuare l’attività di gestione dell’impianto nelle more dell’espletamento della procedura di VIA, sulla scorta della precedente AIA, il TAR ha richiamato l’art. 29-octies del TUA, per evidenziare che l’interesse della ricorrente non è stato pregiudicato in alcun modo dai provvedimenti impugnati:
- quello della Provincia, richiamando lo stesso articolo di legge, non ha negato il rilascio del nulla-osta richiesto dall’interessata, ma si è limitata ad evidenziarne l’inutilità sul presupposto che quanto richiesto dal gestore è già consentito dalla legge, senza necessità di alcuna intermediazione autorizzativa dell’amministrazione;
- quanto a quello del SUAP, il TAR evidenzia che il senso era lo stesso, “al di là di una formulazione letterale del testo che probabilmente non è stata delle più felici”.
- dichiara concluso il procedimento dinanzi al proprio ufficio e
- non autorizza il rinnovo dell’AIA.
Prospettive
Letta in questa diversa prospettiva, dunque, il documento del SUAP impugnato:
- non solo non implica né il rigetto definitivo dell’AIA,
- ma non vieta neanche alla società di proseguire la propria attività di gestione dell’impianto sulla scorta dell’AIA precedente fino alla definizione del procedimento di VIA, secondo quanto previsto dalla legge.
L’auspicio è che, in un’ottica di risk management (e i costi per ricorsi inutili rientrano a pieno titolo fra i rischi/costi da gestire, evitandoli, per le imprese), tale dialogo diventi prassi, e che insieme alla modifica del linguaggio giuridico-normativo, ancora troppo bizantino, si possa arrivare alla gestione sostenibile anche della comunicazione, presupposto ineluttabile per costruire un futuro all’insegna delle molteplici sostenibilità.