Un impianto può proseguire la propria attività, nelle more del rinnovo dell’AIA (e in attesa della VIA)

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Imprese e ambiente


Nelle more della decisione dell’autorità in materia di valutazione di impatto ambientale, il gestore di un impianto potenzialmente impattante sull’ambiente può proseguire l’attività sulla base della precedente autorizzazione (integrata ambientale). 
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La questione di fondo 
Un impianto può continuare la propria attività sulla base della vecchia AIA, in attesa che il procedimento di rinnovo si concluda? 
Questa è la questione affrontata (in relazione ad un depuratore) dal TAR di Torino nella sentenza n. 1255/13: la complessa vicenda sottoposta al vaglio del GA può essere sintetizzata come segue.

Società (S)
Domanda di rinnovo dell’AIA
Provincia (P)
È necessario verificare se occorre la VIA (l’impianto tratta rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi)
S
La VIA non è necessaria: documento di sintesi con indicazione delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti trattati nell’impianto
SUAP
La VIA è necessaria
Il dirigente ha dichiarato concluso il procedimento amministrativo dinanzi al proprio ufficio per il rinnovo dell’AIA e non ne ha autorizzato il rinnovo
S
Richiesta la pronuncia di compatibilità ambientale
Richiesto il nulla osta per il proseguimento dell’attività, nel rispetto della precedente autorizzazione e fino al termine del procedimento autorizzativo
P
Diniego del nulla osta: la richiedente non necessita di alcun nulla osta per continuare a gestire l’impianto dal momento che già la legge (art. 29-octies TUA) autorizza il gestore a continuare l’attività sulla base della precedente autorizzazione nelle more del procedimento di rinnovo dell’AIA
S
Ricorso:
a)  il diniego di rinnovo dell’AIA non è stato preceduto dal doveroso preavviso;
b)      non necessita di VIA, dal momento che per gli impianti già autorizzati la VIA è necessaria, in sede di rinnovo dell’AIA, solo nel caso di variazioni essenziali dell’impianto idonee a determinare notevoli ripercussioni sull’ambiente e in presenza di opere che modifichino lo stato dei luoghi
c)   difetto di attribuzione del diniego di rinnovo dell’AIA adottato dal dirigente del SUAP

La semplificazione del linguaggio normativo… 
Pochi mesi fa, nel DDL “misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”, fra gli obiettivi individuati per la riforma del diritto dell’ambiente – semplificazione, sburocratizzazione, riassetto, coordinamento, uniformità, chiarezza – anche quello volto all’aggiornamento e alla semplificazione del linguaggio normativo. 

…e quella del burocratese
Oltre a questa semplificazione, forse occorrerebbe semplificare anche il linguaggio burocratico, che comporta un inutile dispendio di energie (anche economiche): questa è la morale che si potrebbe trarre dalla lettura di questa sentenza. 
Il TAR di Torino, infatti, ha accolto l’eccezione della difesa della Provincia di inammissibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati per carenza (originaria) di interesse. In relazione al motivo di cui al punto b), è giusto il caso di ricordare, evidenzia il TAR, che la stessa ricorrente a chiedere alla Provincia la pronuncia di compatibilità ambientale, senza formulare alcuna riserva in ordine all’effettiva necessità e, quindi, in definitiva, alla legittimità di tale procedura, con ciò prestando evidentemente acquiescenza alle richieste formulate dalla Provincia in sede di conferenza di servizi.

Art. 29-octies del TUA
Fino alla pronuncia dell'autorità competente [sul rinnovo dell’AIA] il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione
In relazione agli altri due motivi, volti ad accertare e chiedere di poter continuare l’attività di gestione dell’impianto nelle more dell’espletamento della procedura di VIA, sulla scorta della precedente AIA, il TAR ha richiamato l’art. 29-octies del TUA, per evidenziare che l’interesse della ricorrente non è stato pregiudicato in alcun modo dai provvedimenti impugnati:
  • quello della Provincia, richiamando lo stesso articolo di legge, non ha negato il rilascio del nulla-osta richiesto dall’interessata, ma si è limitata ad evidenziarne l’inutilità sul presupposto che quanto richiesto dal gestore è già consentito dalla legge, senza necessità di alcuna intermediazione autorizzativa dell’amministrazione; 
  • quanto a quello del SUAP, il TAR evidenzia che il senso era lo stesso, “al di là di una formulazione letterale del testo che probabilmente non è stata delle più felici”.
Il provvedimento, chiosa il TAR, si conclude, infatti, con un dispositivo in cui si il dirigente del SUAP:
  • dichiara concluso il procedimento dinanzi al proprio ufficio e 
  • non autorizza il rinnovo dell’AIA. 
Leggendo il testo dell’atto nella sua integralità, alla luce di quanto esposto nel suo preambolo, si comprende che il suo redattore ha inteso esclusivamente dichiarare concluso il procedimento dinanzi al proprio ufficio e trasmettere la pratica alla Provincia, dopo aver constatato che il rinnovo dell’AIA richiedeva l’attivazione della procedura di VIA di competenza dell’amministrazione provinciale, la quale avrebbe emesso conclusivamente un provvedimento di VIA assorbente in sé anche quello di AIA.

Prospettive
Letta in questa diversa prospettiva, dunque, il documento del SUAP impugnato:
  • non solo non implica né il rigetto definitivo dell’AIA, 
  • ma non vieta neanche alla società di proseguire la propria attività di gestione dell’impianto sulla scorta dell’AIA precedente fino alla definizione del procedimento di VIA, secondo quanto previsto dalla legge. 
Si tratta, in definitiva, di un misundestanding, frutto anche della poca propensione al dialogo costruttivo fra società e pubbliche amministrazioni, che spesso parlano la stessa lingua delle imprese, ma senza farsi capire.

L’auspicio è che, in un’ottica di risk management (e i costi per ricorsi inutili rientrano a pieno titolo fra i rischi/costi da gestire, evitandoli, per le imprese), tale dialogo diventi prassi, e che insieme alla modifica del linguaggio giuridico-normativo, ancora troppo bizantino, si possa arrivare alla gestione sostenibile anche della comunicazione, presupposto ineluttabile per costruire un futuro all’insegna delle molteplici sostenibilità.