Pochi giorni fa l’ENEA ha aggiornato le FAQ (Frequently asked questions) che riportano le istruzioni indispensabili per fruire degli incentivi fiscali per interventi di efficientamento energetico.
Le risposte, che rappresentano la valutazione degli esperti del Gruppo di Lavoro “Efficienza Energetica” dell’Enea, “non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore nell’interpretazione delle leggi”: tuttavia costituiscono un valido strumento per orientarsi nei meandri delle normative in materia, e fornire un aiuto alla molteplicità di casi che si verificano nella “quotidianità applicativa”.
Chiarimenti sulle detrazioni fiscali: l’APE é obbligatorio per tutti gli interventi incentivati?
La modifica più recente alle FAQ che periodicamente ENEA aggiorna ed integra, per facilitare l’esegesi e l’applicazione della normativa in materia di efficienza energetica, riguarda le modalità per accedere alle detrazioni fiscali del 55-65%.
Il quesito a cui l’ENEA si è trovata a dover rispondere è il seguente: per poter usufruire di tali detrazioni, l’APE è obbligatorio per tutti gli interventi incentivati?
In caso di risposta affermativa, le spese tecniche per redigerlo sono detraibili?
La risposta si articola per diverse fasi temporali, utili a far comprendere al lettore/utente i margini di movimento, funzionali al periodo nel quale gli interventi sono stati realizzati.
Dal 01.01.07
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L’ACE di un edificio o
di un’unità immobiliare è necessario
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità
immobiliare, dell’edificio o degli impianti
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Fino al 25.07.09
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Fino all’entrata in
vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a
tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del
55%, là dove richiesto), l’ACE
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Dal 26.07.10
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Tale sostituzione non è
più consentita trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida
nazionali (ovvero dal 26.07.10)
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Per i lavori che
abbiano avuto inizio dal 26.07.10 è stato ritenuto obbligatorio l’ACE per
accedere alle detrazioni fiscali del 55%
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Eccezione: interventi
che la finanziaria 2008 e la L. 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel
tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di trasmissione
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Sono fatti salvi i
diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni di
incarico conferite fino a questa data
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Dal 04.08.13
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L’APE ha sostituito
l’ACE
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Nei casi ove esso è
previsto (rif. al caso di interventi ai sensi dei commi 344 e 345,
quest’ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla
sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari,
della Finanziaria 2007), per accedere
a questi incentivi, occorre ora redigere l’APE
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Spese tecniche
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L’APE va conservato
dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione
sono anch’esse detraibili
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Metodologia di calcolo
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Fino all’emanazione dei
decreti previsti dal DL 63/13 si adempie alle prescrizioni di cui al DL
stesso redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al DPR n. 59/09,
fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie
disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE
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Modulo utilizzabile
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Ai soli fini
dell’accesso alle detrazioni in oggetto si continua ad utilizzare lo stesso
modulo dell’attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato
e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla
richiesta di detrazione
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Il tecnico compilatore
dell’APE, invece, non deve essere coinvolto nei lavori
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La limitata sanabilità di errori “formali”
In particolare, è stato chiesto all’ENEA se:
- fermo restando il possesso di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, l’omesso invio all’ENEA di tutti i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori fa perdere il diritto alle detrazioni fiscali del 55%;
- ci sono possibilità di sanare gli effetti di tale omissione.
- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione.
Fatta questa premessa, occorre evidenziare come, tuttavia, l’Agenzia elle Entrate, dopo pochi mesi dall’entrata in vigore di quella disposizione, ha affermato (circolare 38/E del 2012) che il termine di presentazione della prima dichiarazione utile deve intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso”.
A valle di questa interpretazione, che l’Agenzia ha confermato pochi mesi dopo, a precisa richiesta dell’ENEA, quest’ultima ritiene che degli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali non è stata trasmessa ad ENEA la documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni nei 90 giorni di tempo utili, sono sanabili esclusivamente quelli per i quali i 90 giorni di tempo utili sono scaduti successivamente al 30 settembre 2012.