L’illegittima estensione dei poteri emergenziali: il caso Malagrotta

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Con il “decreto Clini” dello scorso 3 gennaio 2013 è stato nominato il Prefetto Sottile Commissario per il superamento della situazione di grave criticità della gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma (nel frattempo la discarica di Malagrotta è stata chiusa, anche se…).

Con un successivo provvedimento commissariale sono stati quindi individuati quattro impianti TMB per il trattamento meccanico e biologico dei rifiuti indifferenziati di Roma, Fiumicino, Ciampino e Stato della Città del Vaticano. 

Fra questi quello di una società, che ha deciso di impugnare il decreto Clini per evitare il sovraccarico dell’impianto sito nel territorio di competenza a causa dei provvedimenti del Commissario per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Roma. 

Investito della vicenda, il TAR di Roma ha stabilito che dal confronto fra:
  • le disposizioni contenute nella legge n. 228/12 (istitutiva del Commissario per fronteggiare la situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma), e 
  • quelle contenute nel DM 3 gennaio 2013 (decreto Clini) 
si evince un chiaro divario.
 Se la prima, infatti, limita i compiti commissariali 
alla continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità, ovvero tese primariamente alla realizzazione di una o più discariche per fronteggiare l'imminente chiusura del sito di Malagrotta "e/o", in secondo luogo, "per l'ampliamento di discariche esistenti indicate dalla medesima Regione" come soluzione al medesimo problema, 
la seconda fonte, di natura provvedimentale, amplia invece i poteri assegnando la possibilità di individuare alcuni siti nell'ambito dell'intera Regione Lazio, ai quali conferire in trattamento - con i poteri di diffida e sostitutivi - i rifiuti della Capitale. 

In questo modo, però, il decreto ministeriale realizza un'illegittima estensione dei poteri emergenziali ed in deroga fissati dalla legge n. 228/12 - con riferimento, peraltro, a quanto stabilito per una situazione di emergenza già esauritasi temporalmente al 31 dicembre dell'anno precedente - a fattispecie ulteriori che non trovano giustificazione nella fonte primaria. 

Nessuna disposizione autorizza, invero, a ritenere tra le competenze il conferimento per il trattamento meccanico - biologico in impianti di differenti ambiti territoriali ed adibiti, nonché dimensionati, a diverse esigenze su scala locale. 

Del resto, una differente ed estensiva lettura si porrebbe in contrasto con i principi di autosufficienza e prossimità, strettamente complementari all'ulteriore principio di sussidiarietà che verrebbe compromesso ove si ritenesse che la norma di legge abbia consentito una non tassativa e puntuale espansione dei compiti commissariali.