Bonifiche, trasformazioni societarie: il gioco delle tre carte?

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Come “gestire” la responsabilità per la bonifica di siti contaminati a valle di trasformazioni societarie
In particolare, cosa accade a seguito della cessione di un ramo d’azienda o della fusione per incorporazione? 
Di recente è intervenuto sull’argomento il TAR di Firenze che, con la sentenza n. 667 del 22 aprile 2013, per  dirimere una controversia che vede coinvolta l’Edison, divenuta proprietaria di un sito a seguito di un “girandola” di cessioni/trasformazioni societari, di seguito schematizzata.



Oggetto della sentenza era l’esistenza dell’obbligo, posto a carico della Montedison S.r.L., prima, e della Edison S.p.A., poi, di adottare una serie di prescrizioni (integrare le misure di messa in sicurezza d’emergenza con riferimento ad alcuni superamenti dei valori limite di sostanze inquinanti riscontrati nelle acque sotterranee; ulteriori obblighi di bonifica; ecc.) su un’area di proprietà della La Victor s.c.a.r.l. 

In sostanza, si trattava di risolvere la problematica concernente la legittimazione passiva agli obblighi di bonifica di tale società. 

Il Collegio, dopo aver evidenziato che non sussistono ostacoli a considerare la Montedison s.r.l., ed oggi la Edison s.p.a., come sostanziali successori/continuatori della Farmoplant s.p.a., come tali, soggetti agli obblighi di bonifica derivanti dall’attività inquinante svolta dalla dante causa, ha precisato che: 
  • la girandola di cessioni/trasformazioni societarie che ha interessato il ramo d’azienda e i terreni ricadenti nel S.I.N. di Massa Carrara “non ha determinato una qualche cesura giuridica idonea a determinare la non imputabilità dei detti obblighi di bonifica alla società ricorrente”; 
  • in particolare, è del tutto inidoneo a determinare una qualche cesura giuridicamente rilevante il conferimento di ramo d’azienda tra la Farmoplant s.p.a. e la CERSAM s.r.l., dal momento che è stato  accompagnato, “oltre che dalla completa cessione di ogni rapporto giuridico (anche di debito o credito) imputabile al ramo d’azienda ceduto anche dal subingresso della CERSAM s.r.l. negli obblighi scaturenti a carico della “Farmoplant s.p.a.” in liquidazione […] e, quindi, anche negli obblighi di disinquinamento derivanti dall’attività svolta dalla cedente sulle aree in riferimento”; sotto il profilo amministrativo, il subingresso della CERSAM s.r.l. nel procedimento di bonifica già instaurato dalla Farmoplant s.p.a. è stato successivamente confermato da un Protocollo d’intesa, nel quale è stata evidenziata “chiaramente la volontà della CERSAM s.r.l. di subentrare nel procedimento di bonifica già instaurato da Farmoplant s.p.a. e di succedere alla stessa ad ogni titolo negli obblighi di bonifica, senza alcuna cesura o interversione del titolo (in astratto, il procedimento di bonifica avrebbe, infatti, anche potuto essere continuato da un nuovo proprietario del bene che non assumesse la qualità di successore nei rapporti giuridici della dante causa)”. 
In definitiva, chiosa il TAR di Firenze, “il conferimento di ramo d’azienda in questione deve essere pienamente riportato alla fattispecie di cui all’art. 2558 c.c., con consequenziale successione della CERSAM s.r.l. negli obblighi di bonifica e nei consequenziali procedimenti amministrativi instaurati dalla Farmoplant s.p.a.”.
I successivi mutamenti societari – sopra schematizzati – inoltre, “sono poi avvenuti dopo l’entrata in vigore (in data 1° gennaio 2004) della modifica del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e, pertanto, per univoca giurisprudenza, non hanno dato vita ad un fenomeno successorio in senso proprio, ma ad una «vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico» che non comporta ovviamente una qualche possibile cesura idonea a determinare l’impossibilità di riportare gli obblighi di bonifica incombenti su CERSAM s.r.l. (a titolo di successore di Farmoplant s.p.a.) alle aventi causa e, quindi, anche a Montedison s.r.l. ed oggi a Edison s.p.a.”. 

Tuttavia, una volta risolta in senso negativo per la ricorrente la problematica della legittimazione passiva della ricorrente agli obblighi di bonifica, il Collegio non ha potuto che rilevare come l’accertamento fattuale della necessità di riportare la situazione di inquinamento presente nell’area alle lavorazioni effettuate dalla società cedente apparisse caratterizzato da evidente difetto di istruttoria e di motivazione.