I profili di discrezionalità amministrativa della VIA

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Nel procedimento unico, volto all’autorizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, confluisce anche il procedimento relativo alla VIA, con la conseguenza che “l’eventuale mancata adozione, da parte dell’assessorato del territorio e ambiente, delle determinazioni di competenza, non può riflettersi in senso preclusivo sull’attivazione e sullo svolgimento del procedimento unico facente capo all’assessorato dell’industria, pena la sostanziale vanificazione del termine di centottanta giorni entro il quale, per legge, detto procedimento, deve comunque pervenire a conclusione” (TAR di Torino, n. 2292/09). 
In relazione alla valutazione d’impatto ambientale, inoltre, occorre evidenziare che, nell’ambito della più ampia procedura volta al rilascio dell’autorizzazione finale, il parere espresso in sede di VIA, sul piano istruttorio e per le tematiche ad esso inerenti, comporta un forte vincolo procedimentale: i risultati della valutazione, esplicitati nel parere “non potrebbero essere legittimamente disattesi dalla successiva attività istruttoria per le parti che costituiscono il presupposto logico essenziale del giudizio espresso in quella sede” (TAR di Brescia, n. 282/11). Potete approfondire questa tematica leggendo il manuale “La consulenza giuridica nella fonti rinnovabili”, v. recensione, che alla VIA ha dato ampio risalto e, parallelamente, scaricare dal sito di Natura Giuridica numerosi documenti che approfondiscono (anche) questi aspetti del diritto dell’energia (olte che quelli relativi al diritto dell’ambiente). 
Per fare un esempio relativo alla VIA, di recente, con il documento dal titolo “VIA: Sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti” è stato sottolineato il fatto che la valutazione di impatto ambientale non rappresenta un mero giudizio tecnico, suscettibile, in quanto tale, di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. 
La P.A., nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell'effettuare la verifica preliminare, esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, censurabile soltanto in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti. 
Come difendersi dagli eventuali abusi nell’utilizzo di tale discrezionalità tecnica? Contattando Natura Giuridica che con il suo pool di esperti (tecnici, giuristi ed avvocati) a vostra disposizione è in grado di fornirvi assistenza tecnica e giuridica dal punto di vista stragiudiziale e giudiziale, in tutte le tematiche relative all’ambiente e all’energia.