MOODY'S mette il becco anche sulle rinnovabili

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Vi ricordate della pubblicità in cui, una mattina, dopo una notte di festa in casa di chissà chi, Camilla si alza e rumorosamente si appresta a preparare la colazione, svegliando un impaurito ragazzo che, dopo i bagordi della sera prima, era rimasto a dormire sul divano? I due non si conoscono, ma erano entrambi alla festa, ma poco importa, tant'è che lui, con una studiata ingenuità, fa la battuta finale, quella che da più di dieci anni ancora ricordiamo: "ma poi, 'sta festa, di chi era?"

Allo stesso modo, ci domandiamo un po' tutti, da qualche mese a questa parte, "Ma poi, 'sto Moody's, (di) chi è?", aggiungendo alla mia innata curiosità: "ma che vole?" e, soprattutto, "chi gli ha concesso tutto questo potere?". Lì per lì, infatti, rimuginavo fra me e me, sentendo per la prima volta nomi come Moody's, e delle altre agenzie di rating, frasi come "non mi importa", "chi saranno mai!".
E invece no, importa eccome, se nel tempo hanno determinato le sorti di Paesi, società, aziende, borse, banche, e via discorrendo, in un crescendo rossiniano in cui hanno messo bocca su tutto, ma proprio su tutto, prendendosi la libertà (o il lusso?) di effettuare downgrade (questo uso eccessivo di anglismi mi ricorda invece la pubblicità dove un erede di Tognazzi si mette a fare un improvvisato rapper de noatri) di ciò che ritengono "pericoloso". Pericoloso per chi? E per quali motivi?
Perché una società privata può avere così tanta importanza nel mondo moderno?
Di recente Moody's è intervenuta in materia di rinnovabili, il cui boom negli ultimi mesi ha cominciato a mostrare qualche segno della loro intrinseca (e contingente) debolezza, connessa alla mancata programmazione politico-normativa: oltre alle problematiche giuridiche, il punctum dolens ha riguardato i diversi sistemi di incentivazione, le carenze infrastrutturali e la naturale non programmabilità delle rinnovabili. In ogni caso, le rinnovabili hanno costretto i produttori di energia da fonti convenzionali a reagire alla loro concorrenza, in parte positiva, al netto delle speculazioni che ci sono state. Prova ne è il recente declassamento di ENEL effettuato da MOODY'S... 
Qualche giorno fa è stato pubblicato un articolo a mia firma, sull'argomento, sul sito di IPSOA, che vi invito a leggere ("Moody's e il downgrade delle oligarchie energetiche convenzionali"). Qui mi limito a qualche breve riflessione. MOODY’S, in estrema sintesi, vuol evidenziare una parte del cambiamento del paradigma energetico: ENEL fa parte di quelle imprese che, un tempo, erano considerate “stabili”, ma che ora stanno progressivamente perdendo certezze e si vedono costrette a modificare i propri business-plans, specie in quei settori dove, per “scarsa lungimiranza” si sono investiti negli ultimi anni qualcosa come 25 miliardi di euro (cicli combinati a gas). 
Come se la “stabilità” – si può leggere fra le righe – di per se stessa fosse, da sola, in grado di garantire il migliore interesse generale, e non, al contrario, soltanto quello dell’oligarchia energetica che ha dominato incontrastata nei decenni passati. 
Il rapporto dell'agenzia di rating sul settore energetico, in sostanza, si limita a “scoprire l’acqua calda” della crisi del settore termoelettrico, "messa alla prova" da un settore che, sia pure con i suoi limiti (che è necessario e doveroso “aggiustare”): 
  • sta contribuendo (e potrà farlo ancora di più in futuro, se opportunamente “gestito”) alla crescita pro quota sostenibile del nostro Paese, 
  • oltre ad essere stato (e continuare ad esserlo) uno dei pochi traini dell’economia asfittica degli ultimi anni. 
Per “limitare i danni”, i produttori di “energia convenzionale” hanno agito sui prezzi.
Per porre un freno alla concorrenza, invece, gli stessi si stanno opponendo allo sviluppo dei sistemi di accumulo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, che potrebbero penalizzare ulteriormente i prezzi di picco, incrementando la competitività delle rinnovabili ed emarginando ancor più la produzione termoelettrica. 
Una mano ai produttori di energia da fonti convenzionali – come ha sottolineato anche MOODY’S nella sua relazione – arriva, inoltre, da molti Stati europei, che stanno “prendendo in considerazione l’introduzione di sistemi di capacity payments” per consentire ai produttori di energia termoelettrica di rimanere “online”, grazie alla remunerazione di certi impianti per la potenza messa a disposizione, anziché solamente per l’energia prodotta: il fulcro del discorso ruota attorno alla non programmabilità delle rinnovabili, che rende i meccanismi di capacity payments “essenziali per affrontare la sicurezza del sistema di trasmissione dell’energia, anche se i politici saranno cauti nell’addossare ai consumatori costi aggiuntivi in bolletta”
Il problema, in sostanza, si sposta sempre, da qualunque angolo visuale lo si voglia vedere, sul consumatore finale: tant’è che, neanche fra le righe, ma scritto nero su bianco, si legge che, secondo MOODY’S (non: secondo i malpensanti) il meccanismo di capacity payment “would be credit positive for MOODY’S rated utilities, although their timing and structure remains uncertain”
Non si parla, cioè di “benefici collettivi”: infatti, ci sarebbe soltanto 
  • un’ulteriore “privatizzazione degli utili” (intesi nell’accezione di benefici) e 
  • una “socializzazione delle perdite” (non solo in termini di costi sui consumatori – la cautela dei politici è più paventata che reale – ma anche in termini di dissoluzione di parte dei benèfici effetti della concorrenza), 
con buona pace di chi, imperterrito, continua a parlare di sostenibilità.
Continuando ad ammantare (e a permettere di farlo) di sostenibilità concetti ed azioni decontestualizzati e volti alla (parziale) risoluzione di problemi specifici, invece che cominciare a porre le basi per il raggiungimento – per il tramite di una politica coordinata, integrata, lungimirante ed autorevole – delle molteplici sostenibilità e degli interessi generali, non si fa altro che rimandare la soluzione ad un futuro più o meno lontano, facendo finta, nel frattempo, di aver ottenuto chissà quale risultato per “il rilancio dell’economia”. 
Le problematiche, senza girarci tanto intorno, si conoscono, così come si conoscono le (sempre indigeste, per qualcuno) medicine, con le quali risolverle: rimandare la decisione di prenderle (le “medicine”), significa, in ultima analisi, perpetrare lo status quo conservatore di chi ha tutto da guadagnarci (o,comunque, tutto da non perderci). 
Così facendo, però, si fanno (male) i conti senza l’oste: oste che un domani, neanche troppo lontano, potrebbe avere le sembianze non del nostro (autonomo ed autorevole) legislatore, e neanche della “solita” emergenza (comoda scusa per giustificare terapie d’urto di ogni sorta), ma di qualche altro Stato, non necessariamente della vecchia Europa.


Auguri

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Voglio pensare che questo gatto, almeno per Natale, abbia deciso di smetterla di bisticciare col topolino e gli abbia preparato un regalo vero, che insomma non sia una trappola per mangiarlo in un sol boccone...


Natura Giuridica augura a tutti i suoi lettori un Felice e Sereno Natale...


...nella speranza che il nostro Legislatore, qualunque esso sia, a partire dal prossimo anno, la smetta di promettere utopie a buon mercato, farneticando di riforme impossibili o inutili, urlando per coprire l'assordante vuoto che ha prodotto in questi anni, o sperando in qualche "mago maneggione", in grado di portarci qualche semplice ventata di novità, per offrire poi della solita minestra ri-ri-ri-ri-ri-ri-scaldata e insulsa.

Non abbiamo bisogno di un sILVAn, ma di una classe politica seria (ma non seriosa), competente, lungimirante e soprattutto autorevole.


Per "qualche" euro in più

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Molto si sta scrivendo sul "caso ILVA" e sul "braccio d'acciaio" fra Governo e magistratura, spesso con i toni apodittici di chi ritiene assertivamente di avere la ragione dalla propria parte. 
Ritorneremo, in queste pagine, sulla vicenda ILVA quando  il DL salva-ILVA sarà diventato legge dello Stato - vedremo in che termini - e se e quando la magistratura avrà sollevato (perché credo che lo farà) la questione di legittimità costituzionale o il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato.
In questo post voglio accennarvi, invece, a quanto, meno conosciuto, è (già) stato fatto nel 2010 dalla BEI, la banca europea per gli investimenti, che ha finanziato un progetto - Riva Taranto Energy & Environment per “la sostenibilità tecnica, ambientale e finanziaria a lungo termine”, presentato dalla società proprietaria del polo siderurgico tarantino.
Il progetto riguardava un programma di investimenti volto a mantenere la competitività del sito, consolidando l'occupazione ma al tempo stesso riducendo le emissioni di gas serra e l'impatto ambientale delle attività produttive. Tramite una procedura di "procurement" la società avrebbe avviato, per attuare il progetto stesso, una negoziato internazionale volto all'ottenimento delle attrezzature e servizi necessari, fra le poche imprese in grado di fornirli. Costo totale: circa 750 mln di euro, di cui la metà finanziati dalla BEI.
Nell’annosa, complicata vicenda relativa all’ILVA di Taranto, il “mondo” politico intero si arrovella per mostrarsi efficiente, invece di “trovare” una soluzione in grado di cominciare a coniugare – davvero e ora – tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo, da un lato, con gli interessi economici di datori e lavoratori, dall’altro. 
Così facendo, quello stesso mondo politico si dimentica, tuttavia, di porre (ehm: porsi) alcune domande, non perché siano indiscrete, ma perché potrebbero esserlo, indiscrete, le risposte cui neanche loro – a meno di giravolte (para)dialettiche eclatanti – si potrebbero sottrarre. 
Fermo restando che ora – per forza, non s’è fatto nulla dal punto di vista politico fino ad oggi – la vicenda costituisce un’urgenza da risolvere, bene e in fretta, vi sono alcune domande che meriterebbero non solo risposte puntuali, ma anche analitici resoconti su ciò che medio tempore non è stato fatto (e neanche si è tentato di fare).
Considerando che il Governo, soltanto pochi mesi fa, ha stanziato 336 milioni di euro per la bonifica di Taranto nel “braccio d’acciaio” a tre fra lo stesso Governo, la magistratura e l’Ilva, come e quando verrà effettuata la bonifica? 
Perché il vice-presidente della Commissione europea, nonché responsabile per l’industria continua a promettere, invocandoli, anche i fondi europei della BEI, la banca europea per gli investimenti?

Quando si parla di (tanti) soldi, occorre andare cauti, e non cedere alla facile “tentazione” di lamentarsi per il loro utilizzo: ma proprio per gli stessi motivi occorre capire di che cosa stiamo parlando… 
La BEI, infatti, di soldi ne ha già dati....
Che fine hanno fatto?

Sul  sito della Casa Editrice Ipsoa di Milano, potete continuare a leggere, nell'articolo Il “caso” Ilva: progettare il futuro a partire da risposte indiscrete, pubblicato il 18 dicembre scorso, le impressioni di chi ritiene, appunto, che occorra progettare il futuro cominciando a partire da risposte indiscrete.



Il Consulente legale per le fonti rinnovabili: aperte le iscrizioni al nuovo corso aggiornato alle più recenti modifiche legislative

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La nuova edizione del corso tenuto da Andrea Quaranta Il consulente Legale per le fonti rinnovabili  si terrà a Milano il 7-8 marzo 2013.
Oggetto del corso è il sistema di incentivi giuridici, fiscali ed economici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, eolico, biomasse, biogas). Questa complessa tematica verrà trattata sia attraverso un breve excursus sull'evoluzione dei meccanismi incentivanti italiani avutasi negli ultimi anni, sia con un focus sulle novità economico - normative più attuali, come le conseguenze, di breve e di lungo periodo, del Quinto Conto Energia (nato come norma di breve periodo e, con molta probabilità, destinato ad assere sostituito od integrato con una diversa normativa sugli incentivi); o il nuovo assetto disegnato dal Decreto del 6 luglio 2012, che disciplina le fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, per non parlare del decreto Burden Sharing...
Durante il corso saranno trattate le principali e più significative pronunce giurisprudenziali in materia di fonti rinnovabili poiché, in molti casi, l'opera dei Tribunali Amministrativi Regionali ha messo in luce, interpretato e contribuito a correggere le imprecisioni e le incongruenze delle normative italiane in materia di ambiente ed energia susseguitesi negli anni. Infine, verrà analizzato il sistema della ripartizione di competenze in materia energetica tra Stato, Regioni ed Enti Locali, analizzando le prerogative e l'ambito di giurisdizione di ogni singolo ente e mettendo in risalto le tendenze ed i comportamenti - anche assai differenti tra loro - praticati nelle diverse Regioni d'Italia, frutto del ritardo con cui sono state adottate, a livello statale, le norme che avrebbero dovuto contribuire a uniformare tempi, modi e costi delle procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti energetici.
Il corso è rivolto ad avvocati (è stata inoltrata la richiesta di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Torino per consentire agli iscritti al corso l'ottenimento di crediti formativi) e consulenti legali ed in generale a tutti i professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di impianti energetici, sotto il profilo giuridico, tecnico scientifico, ingegneristico, urbanistico e commerciale. Il corso è inoltre indicato per dipendenti di imprese ed enti locali al fine di acquisire una competenza "interna" in materia di fonti rinnovabili in vista della gestione di pratiche e progetti energetici.
Per informazioni di tipo didattico è possibile rivolgersi ad Andrea Quaranta, unico relatore del corso ed autore del volume La consulenza giuridica nelle fonti rinnovabili, edito da Dario Flaccovio Editore, Palermo (una copia del volume sarà distribuita quale materiale didattico agli iscritti al corso). 
Per informazioni commerciali e per richiedere convenzioni e soluzioni personalizzate è possibile rivolgersi alla Divisione Formazione della casa editrice Dario Flaccovio.


DDL: "nuove disposizioni urgenti di semplificazione amministrativa"

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Il DDL nuove disposizioni urgenti di semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese” contiene in nuce uno degli aspetti più deleteri del modus legiferandi tipicamente italiano: la frenesia dettata dall’urgenza (che nel nostro Paese è perenne).

Nella bozza di decreto legge, che il Consiglio dei ministri ha approvato il 16 ottobre 2012, infatti, si legge testualmente che il Governo ha posto alla base del provvedimento la“ritenuta straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia di sicurezza sul lavoro, di infrastrutture, beni culturali ed edilizia, di ambiente e di agricoltura, al fine di assicurare un’ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, agevolando l’uscita del sistema produttivo del Paese dall’eccezionale situazione di crisi economica internazionale”.

Se l’urgenza è (quasi) sempre addotta come giustificazione della maggior parte dei provvedimenti legislativi, viene il dubbio che quelli precedenti – a loro volta improntati sull’impellente necessità di trovare una soluzione al problema di turno – non siano stati efficaci, e che per combattere la “straordinaria necessità ed urgenza” occorra un’altra tipologia di provvedimenti, che siano strutturali, lungimiranti ed autorevoli, in grado di porre fine al perenne stato emergenziale e di dare, al contempo, una risposta alle necessità di semplificazione (e di leggerezza).

L’analisi dei soli artt. 20-23 del DDL semplificazioni in materia di ambiente, oltre a confermare la disinvoltura con la quale il legislatore cambia continuamente le carte in tavola, pone un interrogativo: qual è l’urgenza che si vuole “risolvere”?

In particolare, il nuovo testo dell’articolo 243 del TUA stabilisce, inter alia, che:
a) nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto;
b) gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate, sono ammessi solo nei casi in cui non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma precedente, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6 […].

Quale semplificazione e/o urgenza giustifica la presa di posizione in base alla quale, in caso di rischio sanitario creato dalla acque di falda contaminate, l’eliminazione della fonte può avvenire soltanto “ove sia possibile ed economicamente sostenibile”?

Nell’illustrare la ratio del successivo art. 21, lo stesso Governo precisa che “la disposizione di cui alla lettera a) ha lo scopo di chiarire che tutti gli interventi disciplinati dal titolo V del DLGS n. 152/06 hanno l’obiettivo di tutelare la salute (prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione) e non la riparazione delle matrici ambientali.
L’urgenza vera, a parere di chi scrive, dovrebbe essere quella di combattere il rischio sanitario provocato dai 57 SIN (ma non solo quelli), e non subordinare l’eliminazione della fonte di contaminazione a non meglio precisati “criteri monetari”: a chi spetta, infatti, la valutazione circa la possibilità e l’economicità di tali misure?
Quale logica, invece, dietro il restringimento del ricorso agli interventi di conterminazione fisica o idraulica nei soli casi in cui “non è altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse”?

Per approfondire l’analisi degli artt. 20-23 del DDL semplificazioni, vi rimando all’articolo “Quali sono le urgenze che il ddl semplificazioni vuole “risolvere”?” pubblicato nelle pagine del “Quotidiano IPSOA”.

Ma oltre alle presunte urgenze “da risolvere”, il DDL ha fatto anche qualcosa di peggio.
Nelle stesse giornate in cui si raccoglievano fondi per il FAI, infatti, il Governo dei tecnici ha introdotto nel DDL semplificazioni una nuova forma di silenzio: il “silenzio-abdicazione”.
Ne “L’arte di tacere”, l’abate Dinouart declinava il silenzio nelle sue molteplici sfumature, che lo rendono di volta in volta “ambiguo, prudente, artificioso, compiacente, canzonatorio, spirituale, stupido, di plauso, sprezzante, politico”.
In ambito politico-giuridico il silenzio assume molteplici sfumature, come ho già avuto modo di sintetizzare, fra gli altri, nel post “The sound of silence”: in ogni caso, la forma di silenzio potenzialmente più deleteria è, senz’ombra di dubbio, quella del “silenzio-assenso”.
Nato per tutelare il cittadino dall’inerzia dell’amministrazione – decorso un certo lasso di tempo, la richiesta “passata sotto silenzio” dalla PA, si intende accolta, senza che sia necessario fornire alcuna motivazione – tuttavia non poteva essere applicato a tutti gli ambiti, tanto che ne erano esclusi i beni culturali e il paesaggio.
Con il nuovo disegno di legge in materia di semplificazioni, approvato dal Consiglio dei ministri lo sorso 16 ottobre 2012, fra le misure adottate dal Governo relative alla “tutela” del paesaggio e dell’ambiente spicca, in negativo, quella concernente la disciplina del permesso di costruire, che “oltre a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti, elimina il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso medesimo nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; in questi casi il provvedimento deve essere sempre espresso in base ai principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 a garanzia dell’istante”.
In sostanza, e nelle stesse giornate in cui si raccoglievano fondi per il FAI, il Governo dei tecnici (e, a volte, dei tecnicismi giuridici), di fatto introduceva una nuova, ulteriore forma di silenzio, che in dottrina (Settis) è stata definita “silenzio-abdicazione”.
Dopo anni di tentativi, più o meno andati a vuoto, di introdurre “semplificazioni temporali” nel settore dell’edilizia, il Governo sembra essere “riuscito nell’impresa” di delegittimare la tutela delle zone sottoposte a vincoli paesaggistici.
Se si considera che i termini per l’emanazione del parere delle soprintendenze sono stati contestualmente ridotti a 45 giorni, non è arduo comprendere che, di fatto, l’eventuale rifiuto – che dev’essere in ogni caso motivato – sarà quasi impossibile da opporre ad istanze potenzialmente anche molto lesive degli interessi che le stesse soprintendenze, in particolare, e le amministrazioni tutte, in generale, dovrebbero tutelare. Per approfondire l’analisi degli artt. 20-23 del DDL semplificazioni, vi rimando all’articolo “Il silenzio ''contro'' gli innocenti (interessi paesaggistici)” pubblicato nelle pagine del “Quotidiano IPSOA”.


Vogliounalternativa.it

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Un'alternativa c'è sempre: rispetto a come ci si comporta, a quello che si fa e, ancora più spesso, a quel che non si fa. Troppo spesso però si ha paura della vertigine che provoca anche la semplice possibilità di poter scegliere una strada diversa dalla solita strada. Eppure è proprio nei momenti di crisi che bisogna saper guardare oltre, capire quali possono essere le alternative e, soprattutto, acchiappare quella migliore!
Il primo passo per cambiare lavoro, stile di vita, mobilità, affetti, taglia o, semplicemente, taglio di capelli è poter esprimere e condividere con gli altri questa voglia di cambiamento e, ora, grazie ad una iniziativa della casa automobilistica Toyota, è possibile farlo: sul sito vogliounalternativa.it ci aspetta un luogo in cui mostrare tutta la forza e le sfaccettature del concetto di alternativa; uno spazio che diventa espressione di un desiderio condiviso, in grado di far germogliare e crescere la voglia di cambiamento che c'è nell'aria.
Sul sito vogliounalternativa.it puoi innanzitutto leggere come gli altri hanno dato voce alla propria emozione per esprimere la loro voglia di cambiamento; puoi dire la tua scrivendo il tuo "desiderio di alternativa" su una bacheca virtuale e, inoltre, puoi seguire l'iniziativa sui canali FB, Twitter e Youtube e concorrere ad alimentare tutto quel che di buono portano i venti del cambiamento!
Cosa scriverei io su quella bacheca? Che ci ho messo due anni ma che alla fine ce l'ho fatta, ed ho cambiato lavoro, città e mobilità: un futuro lavorativo ambiguo e pericolante a Roma, vissuto tra l'aria stantia degli autobus e quella soffocante di un monolocale, hanno lasciato il posto ad un'attività lavorativa on line impegnativa ma appagante gestita da casa. E quando ho voglia di sgranchirmi le gambe o fare un pausa un orto e un giardino mi aspettano!



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Cos’è cambiato in materia di bonifica dei siti contaminati dopo l’introduzione fra i reati presupposto anche di quello relativo all’omessa bonifica?

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Sono molte le problematiche connesse all’introduzione, nel nostro ordinamento, dei “reati ambientali” nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti: a mero titolo esemplificativo, vi sono quelle generali relative alla facoltatività (o meno) dell’adozione del modello per la gestione dei rischi ambientali; al ruolo e ai poteri dell’organo di vigilanza; all’applicabilità della normativa anche agli enti pubblici; all’applicazione della normativa nel settore della gestione dei rifiuti (l’introduzione dei reati ambientali in tale settore non solo non ha completato la disciplina penale in materia di gestione dei rifiuti, ma rischia di creare nuove problematiche concernenti l’eccessiva severità data dall’inclusione, fra i reati presupposto, anche di molte fattispecie contravvenzionali; la mancanza di proporzionalità causata dal fatto che sono stati introdotti, fra i reati presupposto, fattispecie punite in maniera meno grave di altre che, al contrario, ne sono escluse; la scarsa chiarezza con la quale il legislatore delegato ha richiamato sanzioni incluse fra i reati presupposto).  

Partendo dall’analisi degli articoli 257 del TUA e 25-undecies del DLGS 121/11, nell’articolo “Omessa bonifica da parte dell’impresa? Niente di nuovo sotto il sole”, pubblicato mercoledì 26 settembre 2012 su “Il quotidiano online – Professionalità quotidiana”, testata on line della casa editrice Ipsoa, è stata affrontata l’annosa questione, sorta fin dai tempi della stesura dell’art. 51-bis del “decreto Ronchi” (22/97), che né il TUA (DLGS n. 152/06) né, ora, il DLGS n. 121/11 hanno chiarito: il TUA, infatti, pur apportando all’art. 51-bis del “decreto Ronchi” modifiche tutt’altro che formali, ha mantenuto la criticata formulazione iniziale – in base alla quale “chiunque cagiona l’inquinamento […] è punito […] se non provvede alla bonifica” – che non consente, ora come allora, di chiarire se il legislatore abbia voluto punire: 

 l’inquinamento, a condizione che non si sia provveduto alla bonifica o, invece, 
 l’omessa bonifica. 
Le conseguenze di tale mancanza di certezze giuridiche non sono di poco conto dal punto di vista pratico: 
 nel primo caso, infatti, la bonifica è da considerarsi come condizione obiettiva di punibilità (espressa in forma negativa), che preclude la formazione di una piena illiceità penale: in questo caso l’illecito non si perfeziona fintanto che non si verifica l’omessa bonifica; 
 nel secondo, invece, la bonifica si deve intendere come causa di non punibilità sopravvenuta: presuppone, quindi, il perfezionamento di un reato, ed esclude solo l’assoggettamento a pena, ma non anche l’applicazione di misure di sicurezza, come la confisca dell’area inquinata. 

Le differenze fra i due istituti si riverberano anche sull’efficacia della funzione premiale connessa alla bonifica – stimolo (nel primo caso) o impedimento (se considerata come causa di non punibilità sopravvenuta) – e sull’estensione (o meno) della responsabilità penale ai concorrenti estranei alla riparazione. Potete leggere il testo completo del cit. articolo, con la ricostruzione giuridica della vicenda, qui ne riporto brevemente le conclusioni.
La direttiva è stata recepita all’italiana e, come s’è visto, l’introduzione dei reati ambientali all’interno della L.231 non ha contribuito a chiarire questo importante aspetto della disciplina sulle bonifiche, non avendo fatto alcun riferimento ad eventuali cause di non punibilità a favore dell’ente che provveda alla bonifica. Modus operandi che – lasciando aperta la diatriba dottrinale fra i fautori della bonifica come causa di non punibilità sopravvenuta e come condizione obiettiva di non punibilità (espressa in forma negativa), cui si aggiunge quella di chi si professa favorevole a norme premiali “spinte fino all’impunità, laddove l’ente, seppure tardivamente, tenga una condotta antagonista rispetto all’offesa già arrecata […] posto che, come noto, i costi della bonifica, spesso ingenti, vengono di fatto sostenuti dall’ente”(C. RUGA RIVA) – non ha risolto il problema, lasciandoci in eredità solo un’altra omissione: quella di un (solo medio tempore?) “omesso progresso” (giuridico, economico, sociale, culturale, ambientale) sostenibile…


Bonifica dei siti contaminati: le modifiche al regime di imputazione della responsabilità

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In materia di bonifica dei siti contaminati, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, si è assistito ad una sostanziale modifica del regime di imputazione della responsabilità: a quella di natura oggettiva è subentrato un criterio fondato sull’accertamento dei parametri soggettivi di colpevolezza in capo all’inquinatore. 
La maggioranza delle sentenze in materia, tuttavia, più che dei criteri di imputazione si è occupata della responsabilità del proprietario di un sito contaminato: conclusione “logica”, se solo si pensa che, mentre la disciplina amministrativa concernente i siti contaminati, di cui al TUA, è molto articolata, quella sanzionatoria, al contrario, non solo è concentrata in un unico articolo, ma si caratterizza per la sua nebulosità, che la rende difficile da applicare. 
Lo dimostrano non solo la difficile ricostruzione ermeneutica del reato di omessa bonifica, ma anche le sporadiche sentenze in materia, frutto del silenzio inevitabile che il giudice ha per lungo tempo serbato in merito. Conclusione “logica” che a volte “ha imposto” un criterio di imputazione della responsabilità “para-oggettiva”: la via più semplice utilizzabile – nella difficoltà di individuare i veri responsabili dell’inquinamento, e dare forza pratica al principio di origine comunitari “chi inquina paga” – per addossare i costi della bonifica al proprietario di un sito contaminato, sulla base del semplice criterio dominicale… 
A ciò si deve aggiungere la confusione che, in materia, spesso è stata fatta (e si continua a fare, a livello di prassi amministrativa) fra bonifica di siti contaminati e rimozione di rifiuti abbandonati su terreni. Queste considerazioni sono alla base della ricognizione delle principali sentenze sulle diverse responsabilità in materia di bonifica di siti contaminati, relative: 
• all’omessa bonifica. 
• all’omessa comunicazione. 
• ai soggetti coinvolti (il Comune; il proprietario jure successionis; le società; il proprietario tout court; il locatore); 
• ai poteri e doveri dell’Amministrazione procedente; 
• alla messa in sicurezza di emergenza • alle modalità di individuazione delle responsabilità, oggetto del mio articolo “Bonifica dei siti contaminati, difficile individuare le responsabilità”, di cui potete leggere il testo completo sul sito “Il quotidiano online – Professionalità quotidiana” della casa editrice milanese Ipsoa.


Questo Natale fai un regalo selvaggio

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Per questo Natale regaliamoci la tenerezza innocente che solo gli animali "selvaggi" - ma molto più indifesi di noi "animali" umani - ci sanno dare aderendo alla campagna WWF natale 2012 . Di che cosa si tratta? Della possibilità di adottare direttamente - oppure di regalare un'adozione - di specie la cui sopravvivenza è in pericolo.
Le tipologie di adozione sono diverse e consentono un approccio ed un' esperienza personalizzate: WWF sta al passo con i tempi e per quelli che..."iper-moderno o niente" c'è proprio l'adozione digitale, che permette di  ridurre a zero l'impatto ambientale della propria adozione, con l'esclusiva "mobile App WWF ADOZIONI" per iPhone e Android. 
Sarà che rimango affezionata al mio peluche a forma di panda che mi ha accompagnato per tutta l'infanzia, sopravvivendo anche ai lavaggi in lavatrice, ma io resto una fan a oltranza dell'adozione con peluche che, oltre ai materiali dell’adozione semplice (borsa WWF, una lettera di Fulco Pratesi, una scheda sulle caratteristiche ed i rischi corsi dalla specie, un certificato, un grande planisfero con evidenziate le aree di azione del WWF e un adesivo da apporre sull’area tutelata) include un tenero “rappresentante” della specie scelta.
Questa campagna adozioni si è già svolta nel 2011 e oggi si arricchisce di due nuove specie da salvare: il gorilla ed il leone che, insieme al ghepardo, compone il "trio felini". Già lo scorso anno, per favorire l’intervento negli habitat, le specie adottabili sono state raggruppate nei trii perché questo consente di favorire un intervento trasversale su tre specie accomunate dall’habitat o dai progetti messi in piedi da WWF nel mondo. E così, oltre al trio polare (foca, pinguino, orso polare), asiatico (panda, tigre, orango), africano (ghepardo, elefante, gorilla) e italiano (orso bruno, delfino, lupo), è possibile scegliere il trio dei felini. Questi splendidi animali, distribuiti in diversi luoghi del mondo, sono accomunati dall’essere minacciati prevalentemente dalla riduzione del loro habitat a causa dell’uomo e dal bracconaggio.
Il WWF opera in 100 Stati del mondo per arginare i danni che le attività umane procurano alle tante specie animali che popolano il nostro splendido pianeta: per millenni, è stata solo ed esclusivamente Madre Natura a selezionare le specie più forti, ossia quelle destinate a sopravvivere adattandosi, meglio di altre, ai cambiamenti climatici. Oggi queste specie animali sono del tutto indifese di fronte al violentissimo impatto che le nostre attività hanno ormai su tutto il pianeta, ed è ora di invertire la rotta, partendo da un semplice e tenero gesto!


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Piemonte: approvato il nuovo piano d'azione sull'energia per il biennio '12-'14

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Il 19 novembre scorso la Giunta regionale del Piemonte ha approvato il nuovo Piano d'azione sull'energia per il biennio 2012-2014. Si tratta del documento che fissa obiettivi e budget riservati alla programmazione energetica regionale.
Saranno quattro gli assi strategici di intervento per il biennio 2012-2014: produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, efficienza e risparmio energetico, reti e generazione distribuita, filiera della clean economy e specializzazione dei cluster regionali.
 “Oltre 39 milioni di euro a disposizione - precisa Giordano, assessore allo sviluppo - che saranno utilizzati realizzando strumenti di sostegno attraverso prestiti agevolati e contributi a fondo perduto. Tengo a sottolineare che gli assi strategici di intervento sono stati concordati direttamente con i cittadini, che hanno potuto esprimere le loro osservazioni e proposte attraverso il portale del Forum energia. Un confronto e una condivisione unica nel suo genere, che ha potuto avvicinare amministrazione e cittadini nell’attuazione dei principi di partecipazione e trasparenza. Non mi risulta ci siano mai state esperienze analoghe nel nostro Paese nella costruzione di una programmazione energetica regionale”.
Le risorse, che derivano da fondi europei e regionali, verranno così ripartite: promozione efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle imprese (5 milioni); impianti biomasse forestali (5 milioni); impianti termici da fonti rinnovabili (3,5 milioni); razionalizzazione dei consumi energetici negli edifici pubblici (6 milioni); riqualificazione energetica di coperture di amianto sugli edifici scolastici (2,5 milioni); sostegno all’innovazione nel settore della clean economy (4 milioni); clean economy come smart specialization del Piemonte (1 milione); esperienze pilota smart building (1,5 milioni). Sulle esperienze pilota smart building, in particolare, verranno erogati anche parte degli 8 milioni di fondi Far (Fondo Agevolazione alla Ricerca) messi a disposizione dall'accordo con il Ministero della Ricerca. 
Con le risorse regionali derivanti da minori erogazioni o da revoche di contributi si finanzierà invece nuovamente il bando "edifici a energia quasi zero", che aveva fatto registrare ottimi riscontri, esaurendo in poco tempo le risorse disponibili. 
Infine, saranno destinati 3 milioni e 100 mila euro per la riqualificazione emissiva ed energetica degli edifici. “Si tratta comunque di una dotazione iniziale - chiarisce Giordano - I bandi che avranno più successo verranno rifinanziati utilizzando risorse di quelli che ne hanno avuto meno. Il nostro obiettivo complessivo è promuovere sempre meglio l'innovazione nel settore energetico, in attesa di fare quel salto di qualità che ci porti a creare il distretto piemontese sulla green tech. Questo dovrà coinvolgere più ambiti e avere l'ambizioso compito di porsi come un esempio di eccellenza a livello internazionale”.


Le vicende Ilva ed Enel: diritto al lavoro versus diritto alla salute; il punto di ASSONIME

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La recente vicenda che vede coinvolta l’ILVA di Taranto è solo uno degli emblemi, l’ultimo in ordine cronologico, non solo del “modo” di (non) fare politica ambientale del nostro Paese, ma anche del ruolo di supplenza svolto dal giudice nella tutela dell’ambiente rispetto a forme di inquinamento (non solo) atmosferico e, infine, della passiva rassegnazione con la quale – secondo una sbagliata logica della sterile contrapposizione – i cittadini si riducono a scegliere fra diritto al lavoro e tutela della salute e della salubrità dell’ambiente
Soltanto pochi anni fa, in una bella sentenza del Tribunale di Rovigo-Sezione di Adria, il giudice – nel condannare i vertici dell’ENEL in relazione ai reati di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) e peggioramento temporaneo delle emissioni (artt. 13, comma 5 e 25, comma 7, del DPR n. 203/88) – ha sottolineato l’incapacità del “sistema” di far fronte alla drammatica complessità dei problemi, derivanti dall’inquinamento atmosferico, inerenti la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente. 
Un sistema che è reso ancora più complicato dalle “grandi distanze” fra gli interessi delle rilevanti entità economiche e politiche, da un lato, e quelli dei singoli cittadini dall’altro che, in un processo di tali dimensioni, rendono ancora più evidente l’incomunicabilità fra le posizioni contrapposte e “la sproporzione fra le capacità di attività degli uni e degli altri, che si muovono secondo logiche e in contesti diversi e – appunto – incomunicabili [...] Ma in questo processo la distanza e l’incomunicabilità emergono non solo fra le posizioni contrapposte ma anche all’interno delle singole posizioni astrattamente coincidenti. 
I cittadini danneggiati o preoccupati dall’attività del colosso industriale sentono quest’ultimo come lontano, a volte come nemico. Ma non minore è la distanza fra i vertici dell’industria e i suoi dirigenti e dipendenti locali, che non hanno accesso alle scelte aziendali che produrranno effetti nella realtà locale né di fatto riescono a gestire i risvolti non strettamente tecnici delle vicende. 
Una volta superata la formale unitarietà della difesa (della difesa appunto di quella entità indistinta che nel processo è chiamato ENEL) la posizione dei direttori di centrale è sembrata più che mai diversa e separata da quella degli amministratori. Dall’altra parte le istituzioni (enti locali, associazioni private ecc.) che avrebbero dovuto rappresentare e sostenere negli anni e nel confronto con ENEL i cittadini – istituzioni che pure sono state in gran parte presenti nel processo costituendosi parte civile – nel corso della vicenda hanno più volte dimostrato inerzia, timore, incapacità: tanto che la loro passività oggettivamente ha favorito gli interessi contrapposti a quelli dei cittadini che dovevano rappresentare”. 
Tale mancanza di dialogo è suggellata dall’amara constatazione “di come la perdurante accettazione sociale, politica ed economica di grandi siti inquinati in ragione della salvaguardia del posto di lavoro sia stata ingannevole e si sia svelata, nel tempo, come un compromesso sbagliato […] ed abbia distorto la realtà creando una situazione di grave connivenza tra controllore e controllato, quasi una perversa simbiosi, tale da allentare qualsiasi forma efficiente di monitoraggio ambientale”. Il perdurante caos normativo e l’obsolescenza dei suoi strumenti, l’assoluta incomunicabilità fra posizioni contrapposte, unite alla mancanza di una seria politica energetica, hanno, quindi, creato un clima di assoluta incertezza, cui il Giudice tenta di porre rimedio “come può”, con gli strumenti a sua disposizione.
A Taranto il procedimento è appena iniziato, ma già si intravedono i sintomi dello stesso modus cogitandi… Come cercare, allora, di far convivere due esigenze contrapposte e in apparenza divergenti come quella della tutela della salute versus del posto del lavoro – dietro la quale si cela quella della libertà economica a priori – dall’altro? 
A distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore del nuovo sistema, ASSONIME o Associazione fra le Società italiane per Azioni, con la circolare n. 15 del 28 maggio 2012, ha “fatto il punto” della situazione, senza lesinare critiche al “sistema” introdotto dopo quasi due lustri di colpevole ritardo. L’Associazione ha ritenuto necessario verificare il grado di attuazione della direttiva 2009/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente – che richiedeva agli Stati Membri di prevedere anche la responsabilità delle persone giuridiche, quando gli illeciti vengono commessi con dolo o grave negligenza – e quale sia, in ultima analisi, l’impatto che quest’ulteriore estensione della responsabilità da reato degli enti ha sull’organizzazione delle società interessate.
Forti (ed inevitabili) le critiche mossa dall’Associazione inter alia alla scelta dei criteri volti a selezionare i reati presupposto (scelta minimalista e nello stesso tempo eccessiva – sottolinea l’ASSONIME – perché “la legge delega, in aderenza alle direttive comunitarie che ha inteso recepire, aveva selezionato come rilevanti per la responsabilità delle persone giuridiche reati correlati ad effettive situazioni di danno o di pericolo”) e al sistema sanzionatorio.
Il testo completo dell’articolo di Andrea QuarantaAssonime critica sull’impostazione dei reati ambientali” è stato pubblicato mercoledì 29 agosto 2012 su “Il quotidiano online – Professionalità quotidiana” della casa editrice Ipsoa.



Il ruolo dell'AEEG nella promozione dell'efficienza energetica

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Da anni si parla, a livello di princîpi, di promozione delle FER e di efficienza energetica, di obiettivi da raggiungere nel risparmio energetico: tuttavia, spesso il legislatore non ha concretizzato tali “ideali energetici” in norme chiare e complete. Nonostante tutto, la nostra normativa continua imperterrita a caratterizzarsi per la sua frammentarietà ed incompletezza. In questo contesto politico-normativo deficitario, assume un ruolo quanto mai essenziale quello svolto dall’AEEG o Autorità per l'energia elettrica e il gas, che, nella sua globale ed integrata attività di regolatore del settore, ha fra i suoi obiettivi principali quelli di stabilire le tariffe per l’utilizzo delle infrastrutture; garantire la parità d’accesso; promuovere, attraverso la regolazione incentivante, gli investimenti con particolare riferimento all’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza; promuovere più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all’armonizzazione della regolazione per l’integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale; promuovere l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile. In altri due suoi recenti atti – la relazione sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti da fonti rinnovabili e il parere in merito allo schema di decreto per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da FER diverse dalla fonte solare – l’AEEG, sulla scia di quelle conclusioni, dimostra, ancora una volta, una capacità propositiva e un’analisi d’insieme senza eguali nel mondo politico.
Nel primo documento, dello scorso marzo, l’AEEG fotografa lo scenario dei mercati (all’ingrosso e al dettaglio) dell’energia elettrica e del gas naturale: scopo dell’analisi è quello di assicurare, da un lato, l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale, e di tutelare, dall’altro, gli utenti‐consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate. Nel secondo documento l’Autorità ha evidenziato che i nuovi strumenti incentivanti previsti dal DLGS 28/11 dovrebbero promuovere la gestione degli impianti secondo criteri che tengano conto delle esigenze di sistema, e che è necessario continuare a prevedere incentivi di tipo feed in premium, mantenendo in capo al produttore la cessione dell’energia elettrica immessa in rete. Il testo completo dell’articolo “Lo stato di (precario) utilizzo ed (incompleta) integrazione degli IAFR” è stato pubblicato mercoledì 8 agosto 2012 su “Il quotidiano online – Professionalità quotidiana”, portale edito dalla casa editrice milanese Ipsoa, con cui Andrea Quaranta collabora da ormai da 10 anni.


Ecomondo 2012 e la novità dei social network

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A Rimini da pochi giorni si è conclusa l'annuale kermesse Ecomondo - Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile, giunta alla sedicesima edizione.
Grandi protagonisti di quest'anno sono stati i principali social network come Facebook, Twitter, Linkedin, e Google+ a cui, all'interno del portale della manifestazione, è stata dedicata una pagina, Ecomondo social network. Anche un evento fieristico come Ecomondo si è piegato alla moda di legare eventi tradizionali - come una fiera di settore appunto - al mondo dei social network, attivando canali digitali per divulgare e scambiare messaggi , news e proposte in tempo reale sia con persone presenti all'evento, sia con coloro che ne sono distanti.
Tramite i social network è stato possibile visionare i programmi, le tematiche e i contenuti di questa sedicesima edizione di Ecomondo, correlati di interviste ai relatori, pubblicazione di ricerche, e nel contempo informazioni di carattere tecnico su logistica e accoglienza. 
Tra le iniziative social, anche la possibilità di seguire una vera e propria narrazione sulla preparazione della Fiera, con anteprime, immagini sui progetti di allestimento, interviste agli organizzatori, promozioni degli espositori e i relativi profili social. 
Una serie di agorà virtuali insomma, affiancate a quella reale, gestite da un Social Media Green Team, deputato alla pubblicazione degli aggiornamenti in tempo reale, ed alla copertura live dei momenti principali e delle diverse sessioni con condivisione di testi, interviste, immagini e video assicurando l´interazione con i partecipanti alla Fiera attivi nei social network. 
Un'iniziativa, quella di Ecomondo, in grado di moltiplicare le possibilità di incontro e di comunicazione offerte dall'evento stesso (rispetto al 2011 l'edizione appena passata ha segnato un incremento presenze pari all'11%, come si legge nel comunicato pubblicato sul sito): qualcosa in più degli incontri faccia a faccia tra operatori economici e potenziali clienti; un vero e proprio moltiplicatore di possibilità e di opportunità per rendere più attrattiva la partecipazione alla fiera per espositori e pubblico, in un momento di gravissima crisi economica quale quello che stiamo attraversando. In effetti, fra le prime spese che un'azienda in crisi taglia vi sono proprio quelle destinate  alla partecipazione a eventi fieristici che comportano l'acquisto di spazi espositivi piuttosto che la predisposizione di spese di trasferta per la partecipazione da parte dei dipendenti.
La fiera è stata anche l'occasione per l´annuncio congiunto, da parte dei Ministri Passera e Clini, dell´avvio del Conto Termico, ossia 900 milioni di euro per l´efficienza energetica di abitazioni private ed edifici pubblici stanziati dal Governo.
Il prossimo appuntamento con Ecomondo è a Rimini Fiera dal 6 al 9 novembre 2013

Approvate le nuove linee guida rinnovabili in Lombardia

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Nella delicata materia, quella delle biomasse, al confine fra la normativa sui rifiuti e quella sulla promozione delle FER o fonti rinnovabili di energia, le recenti linee guida in materia di rinnovabili della regione Lombardia, in relazione al concetto di biomassa, al di là:
 • di una imprecisione giuridica (laddove la DGR, a proposito dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti, nel caso in cui i SOA – sottoprodotti di origine animale – siano destinati ad usi che non siano considerati operazioni di trattamento dei rifiuti, fa riferimento all’esempio della valorizzazione energetica: dal punto di vista giuridico, infatti, la valorizzazione energetica di SOA-rifiuti, infatti, costituisce pur sempre un’operazione di incenerimento-recupero di rifiuti, ovverosia di trattamento degli stessi, sia pure a fini non di smaltimento); 
• e della parzialità con cui ha affrontato questo delicato tema,
si inseriscono – non importa se in misura (più o meno) minimal - nel filone evolutivo non solo nella fase normativa energetico-ambientale, ma anche in quella di post-produzione, che da tempo in molti (giuristi ed operatori del settore in primis) invocano. In altri termini, le linee guida lombarde tentano di regolare la complessa materia delle biomasse guardando più alla concreta realtà degli usi e dei risultati che le tecnologie oggi consentono, più che elencare astratti principi che, oggi, difficilmente, riescono a stare al passo con la realtà.
Ciò che qui si vuole sottolineare è la crescente importanza di norme in grado di dare sostanza alla certezza del diritto, certezza finora spesso teorica: è diventato imprescindibile aiutare a cercare, nel caso concreto, la soluzione coerente con il sistema, poiché non è più possibile applicare apoditticamente una delle opzioni,  quella più funzionale al risultato che si vuole ottenere, “giustificata” perché latu sensu prevista dalla normativa, ma non pertinente perché decostestualizzata. 
Una chiave interpretativa dinamica ex ante che, si spera, possa precedere quella di matrice giurisprudenziale che, per quanto utile ed indispensabile – avendo consentito, e consentendo, di interpretare in modo dinamico concetti giuridici troppo statici per rappresentare “la modernità “ sostenibile – è per definizione ex post, ed avviene necessariamente in un momento in cui il cambiamento, “oggetto” della sua pronuncia, non è più in atto, ma è già passato, e con lui le opportunità che tutti i cambiamenti portano con loro… 
Potete leggere il testo completo del mio articolo “Linee guida rinnovabili della Lombardia: un primo passo per la sostenibile certezza del diritto” sul numero 10/12 della rivista Ambiente & Sviluppo, edita da IPSOA


La formazione ambientale in materia di energia in Piemonte

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E' del 27 ottobre scorso la notizia che quest'anno saranno oltre 1.500 gli studenti piemontesi che prenderanno parte alla seconda edizione del corso sperimentale 'Il risparmio energetico comincia dalla scuola', promosso dall'assessorato all'Istruzione della Regione Piemonte nell'ambito delle attivita' di sensibilizzazione ambientale rivolte al mondo scolastico. 
L'iniziativa prevede lezioni frontali che spiegano i principi del risparmio energetico e della sostenibilita' ambientale non solo come necessita' di un corretto stile di vita ma anche come opportunita' professionale per il futuro. Quest'anno a prendervi parte saranno studenti delle scuole elementari e medie di Mongrando, nel biellese, di Novara e Cherasco, nel cuneese, a cui si aggiungeranno 200 studenti delle scuole elementari e medie di Torino e Vercelli che hanno gia' preso parte, l'anno scorso, alla prima edizione della sperimentazione .
La formazione in tema energetico ambientale deve infatti iniziare dalla scuola e proseguire nel corso del tempo perché la conoscenza delle principali evoluzioni tecnologiche in materia energetica e delle opportunità di sostenibilità e di risparmio che esse implicano sono fondamentali per diventare cittadini informati e, per questo, consapevoli.
Inoltre, come ben espresso nelle finalità dell'iniziativa, queste conoscenze possono costituire le basi per decidere di orientare il proprio futuro professionale in ambito energetico. Va da sé infatti che essendo risparmio ed efficienza energetica entrati a pieno titolo nel nostro stile di vita abbiano generato - e genereranno ancora - molteplici opportunità economiche.
E' in questo scenario che si inscrive anche il corso di formazione ambientale che Andrea Quaranta, consulente giuridico in diritto dell'ambiente e dell'energia terrà a Torino i prossimi 16 e 17 novembre. Il corso dal titolo "Il consulente legale per le fonti energetiche rinnovabili" costituisce uno strumento per acquisire conoscenze sistematizzate sul settore delle energie rinnovabili dal punto di vista giuridico; il corso verte sul sistema incentivante italiano, sviscerandolo dal punto di vista non solo giuridico ma anche economico e fiscale. Il corso è rivolto, oltre che alle imprese che operino quotidianamente nel settore energetico, è rivolto alle varie figure professionali, come avvocati, architetti e ingegneri, che si trovino a gestire per i loro clienti pratiche in materia di energia . In questo senso il corso è molto indicato per neo laureati in tali discipline che stiano decidendo od abbiano già deciso di avviare la loro carriera in ambito energetico e desiderino cominciare ad intraprendere un percorso formativo specializzato, in un settore nel quale per avere successo conta in maniera essenziale la qualità del percorso formativo che autonomamente ci si costruisce.
L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed e' realizzata in collaborazione con il Ministero all'Istruzione , l'Acfa (Associazione di cultura e formazione ambientale), l'APew (Agenzia per l'energia) e la Facolta' di Economia della Universita' di Torino, 



Quando si possono considerare "fuori uso" i veicoli?

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Con il post di oggi si intende effettuare un rapido excursus giurisprudenziale in materia di gestione di una particolare tipologia di rifiuto, i veicoli fuori uso, riportando due massime di altrettante sentenze della Cassazione pubblicate, nel loro testo integrale, nella sezione premium del sito Natura Giuridica.
Qui, oltre all’accurata selezione delle più importanti sentenze in materia di diritto dell’ambiente, potrete trovare commenti analitici su tutte le più importanti e attuali problematiche di diritto ambientale a 360 gradi (gestione dei rifiuti, tutela delle acque, bonifica dei siti contaminati, responsabilità d'impresa, urbanistica, fonti rinnovabili), con schemi, modelli e suggerimenti per gestire tutte le problematiche di diritto ambientale.
Per cercare la/ le sentenze di interesse è sufficiente inserire i termini "veicoli fuori uso" nel motore di ricerca interno del sito www.naturagiuridica.com. Ricordiamo che la consultazione e il download di tali documenti è soggetta alla sottoscrizione del relativo abbonamento premium. Tutte le informazioni sono riportate all'interno della sezione premium.

In materia di veicoli fuori uso, la Cassazione ha di recente affermato che “è considerato fuori uso un veicolo quando:
a) è consegnato ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite un soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso;
b) ricorre uno dei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) l’autorità amministrativa o giudiziaria emana uno specifico provvedimento;
d) in ogni altro caso, il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono”.

In un caso, il Collegio ha ritenuto valida la tesi del GIP e preferita anche dal giudice di primo grado, secondo cui nel caso di specie non sussistevano ancora le condizioni perché i veicoli potessero definirsi fuori uso, poiché gli stessi erano ancora funzionanti e dotati di targa, e quindi se anche la loro destinazione in concreto era la rottamazione, era tuttavia ancora possibile che ne venissero distolti, con una sorta di retrocessione. Affinché un veicolo sia considerato pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti rientra nella categoria 16.01.06 e non è qualificato come pericoloso.

Nell'altro, il Collegio ha sottolineato che dalla sentenza di merito risultava chiaramente che l'accusa – sulla quale incombeva il relativo onere – non ha fornito alcuna prova che i veicoli fuori uso in questione contenessero liquidi o altre componenti pericolose, ma si è limitata a presumere apoditticamente che i veicoli contenessero oli, ma tale presunzione non solo non si fonda su alcun indizio o elemento di prova, ma è anche manifestamente illogica perché nella specie la polizia aveva invece accertato che dai veicoli erano state tolte le batterie, ossia che i veicoli stessi erano stati bonificati, sicché si sarebbe dovuto semmai presumere, in mancanza di prova contraria, che essi non contenessero liquidi o altre componenti pericolose.


Regione Piemonte: agevolazioni per le rinnovabili

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E' di pochi giorni fa la notizia che la giunta regionale del Piemonte ha deciso di aumentare di 20 mln lo stanziamento di 100 mln destinato alle imprese piemontesi che hanno presentato progetti di investimento volti alla razionalizzazione dei consumi energetici, all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi e alla riduzione dell'inquinamento. Questo ulteriore stanziamento aumenta l'apposito fondo di rotazione che passa così da 100 a 120 milioni di euro, e su cui erano arrivate molte richieste, di cui una settantina ancora in lista d'attesa. 
"L'intervento - commenta l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Massimo Giordano - permettera' di finanziare quasi tutte le iniziative, consapevoli di quanto il tema del risparmio energetico sia di cruciale importanza in ottica di sviluppo sostenibile."
La misura, rivolta a tutti i tipi di imprese, prevede finanziamenti agevolati, integrati da un contributo a fondo perduto entro certi massimali, che variano in relazione alla tipologia di azienda. 
Intanto, prosegue a livello regionale il lavoro verso l'adozione di un nuovo Piano energetico ambientale, che definisca i necessari indirizzi prioritari, le azioni e gli strumenti da seguire, secondo gli obiettivi posti dall'Unione Europea per il 2020. In vista della realizzazione del nuovo PEAR, la Regione Piemonte ha attivato un forum on line per raccogliere i suggerimenti degli utenti.
Attraverso il portale infatti, gli utenti interessati possono, previa registrazione, inserire commenti, idee, osservazioni e proposte di modifica. Fino al 14 ottobre scorso, attraverso il forumenergia, gli utenti hanno potuto già fornire contributi e proposte sulle “linee d’azione” del Piano d’Azione 2012-2014, prima dell’approvazione delle stesse da parte della Giunta regionale.


Aspetti particolari del deposito temporaneo

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Nelle pagine del blog Natura Giuridica Andrea Quaranta già parlato di deposito temporaneo  la cui ratio legis consiste nell’agevolare le piccole imprese – caratterizzate da una modesta produzione di rifiuti – evitando loro di dover ricorrere a situazioni di smaltimento onerose e sproporzionate rispetto al regime produttivo. 
A causa della non chiara formulazione legislativa, il concetto giuridico di deposito temporaneo, non definito dalla direttive comunitarie, è stato oggetto, oltre che di modifiche legislative, anche di un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Di recente la Cassazione è intervenuta di nuovo sul tema, con tre sentenze che hanno analizzato, in particolare, le tematiche relative: 
1. al luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, che non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa: a tal fine è però necessario il rispetto di alcune particolari condizioni; 
2. alle modalità di “accatastamento” dei rifiuti, che determinano, o meno, l’applicabilità delle norme (più favorevoli) sul deposito temporaneo; 
3. alle conseguenze giuridiche del mancato rispetto delle condizioni stabilite dal legislatore per questa esclusione dalle norme sulla gestione dei rifiuti. 

Nelle tre sentenze, che potete scaricare nella sezione premium  del sito Natura Giuridica,  inserendo nel motore di ricerca interno i seguenti titoli: 

• Deposito temporaneo e rifiuti provenienti da demolizione edilizia 
• Abbandono di rifiuti alla rinfusa: Deposito temporaneo - Definizione di acque reflue industriali 
• Deposito incontrollato; deposito temporaneo; deposito preliminare; messa in riserva; stoccaggio 

sono stati analizzati anche alcuni profili giuridici relativi: 

  • ai rifiuti provenienti da demolizione edilizia; 
  • alla qualificazione giuridica delle acque reflue industriali; 
  • al confine giuridico fra i concetti di deposito incontrollato, deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva e stoccaggio, la cui non semplice interpretazione è indispensabile non solo ai fini di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ma anche per comprendere meglio le dinamiche sottese al diritto dell’ambiente e, di conseguenza, risparmiare tempo e denaro. 
Come a dire: nell’ambito della legalità, occorre sapersi muovere nei meandri della normativa ambientale, per capire cosa conviene fare, e come. Per farlo, occorre una consulenza, che Natura Giuridica è in grado di fornirvi – grazie ad internet – online, con costi contenuti e rapidità di soluzione!


Acquisti verdi ed efficienza energetica: la direttiva UE

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A inizio ottobre l'Europa a Ventisette ha adottato la nuova direttiva comunitaria sull’efficienza energetica, con l’astensione della delegazione finlandese e i voti contrari di spagnoli e portoghesi. 
Il provvedimento contiene le nuove indicazioni normative per gli Stati Membri finalizzate a centrare l’obiettivo del 20% di risparmio energetico al 2020. Gli impegni per i Paesi membri sono ripartiti in 4 categorie. impegni volontari, edilizia del governo, acquisti verdi e bandi di gara e società energetiche: vediamoli più in dettaglio:

IMPEGNI VOLONTARI 
La direttiva stabilisce che ciascuna nazione fissi un obiettivo nazionale indicativo in funzione del consumo di energia primaria o finale. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione valuterà i progressi compiuti e se l’UE è in grado o meno di raggiungere un consumo totale non superiore ai 1474 Mtep energia primaria e / o non più di 1078 Mtep di energia finale nel 2020. 
EDILIZIA DEL GOVERNO 
Gli Stati membri dovranno garantire dal 1° gennaio 2014 la riqualificazione del 3% della superficie totale degli “edifici riscaldati e/o raffrescati posseduti ed occupati dal loro Governo centrale” (servizi amministrativi le cui competenze coprono l’intero territorio di uno Stato membro) con una “metratura utile totale” superiore a 500 mq; dal luglio 2015 quest’obbligo riguarderà anche quelli fino a 250 mq. Gli Stati potranno anche decidere di coinvolgere le amministrazioni di livello inferiore a quello governativo calcolando il 3% sulla somma delle superfici delle amministrazioni centrali e di quelle di livello inferiore coinvolte. 
ACQUISTI VERDI E BANDI DI GARA
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato un impegno simile sul fronte degli acquisti pubblici affinché le nazioni assicurino esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica e incoraggino gli enti pubblici, in caso di bandi di gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare la possibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano consistenti risparmi. Si tratta di una piccola grande rivoluzione poiché il criterio dell'efficienza energetica fa il suo ingresso ufficiale in appalti e bandi affiancando il tradizionale criterio della migliore offerta economica a fronte della fornitura del medesimo servizio. Natura Giuridica si è già occupata di acquisti verdi da parte delle PPAA o Green Public Procurement. I relativi articoli sono pubblicati all'interno del sito naturagiuridica.com/ambiente-mercato-responsabilità-impresa. Sono accessibili digitando sul motore di ricerca interno del sito il termine "acquisti verdi".
SOCIETA’ ENERGETICHE
Inoltre, ogni Stato membro dovrà istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica per garantire che distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio conseguano, entro la fine del 2020, un obiettivo cumulativo di risparmio sugli usi finali dell’energia dell’1,5% sulla media dei volumi complessivi di vendita annuali. Tuttavia, per raggiungere questo target i Ventisette avranno a disposizione una certa flessibilità d’azione e la possibilità di utilizzare misure alternative equivalenti come la rateizzazione dell’obiettivo o l’introduzione di misure fiscali ad hoc. Gli Stati membri dovranno conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore (provvisoriamente primavera 2014).


Registri e procedure d'asta: i bandi

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Il Gestore dei Servizi Energetici o GSE, come previsto dal Decreto interministeriale del 6 luglio 2012, ha pubblicato a settembre i Bandi riferiti ai Registri e alle Procedure d’Asta per le FER diverse elettriche diverse dal fotovoltaico.
I Registri e le Procedure d’Asta sono stati aperti come previsto l'8 ottobre scorso e si chiuderanno alle ore 24,00 del 6 dicembre 2012. 
L'iscrizione ai Registri e la partecipazione alle Procedure d’Asta sarà possibile esclusivamente tramite l’apposito portale informatico https://applicazioni.gse.it . Entro il 6 dicembre devono dunque essere trasmesse le relative richieste di iscrizione, pena l'esclusione. Il Decreto ministeriale stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kw e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. 
I nuovi meccanismi di incentivazione sono riconosciuti in riferimento all'energia prodotta netta da impianti a fonti rinnovabili e immessa in rete ovvero al minor valore fra la produzione netta e l'energia effettivamente immessa in rete. Il decreto individua, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, il valore delle tariffe incentivanti base di riferimento per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013. Definisce inoltre una serie di premi cui possono accedere particolari le tipologie di impianti che rispettano determinati requisiti di esercizio. Peraltro il decreto definisce le quattro diverse modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, a seconda della taglia di potenza e della categoria di intervento, come, appunto, l'iscrizione a registri e le aste. Il primo è previsto sia per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto, ma non superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale valore soglia l'incremento di potenza) - , sia per nel caso di rifacimenti di impianti la cui potenza è superiore a quella massima ammessa per l'accesso diretto. Comunque, in entrambe i casi i due tipi di impianti devono trovarsi in posizione tale da rientrare entro contingenti annui di potenza incentivabili. L'aggiudicazione degli incentivi a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, invece, è prevista nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati o oggetto di potenziamento se la relativa potenza è superiore ad un determinato valore soglia (per i potenziamenti deve essere superiore a tale valore soglia l'incremento di potenza). Oltre a tali meccanismi il Dm prevede un'ulteriore modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione, ossia l'accesso diretto, nel caso di impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di rifacimento o potenziamento con potenza non superiore ad un determinato limite (per i potenziamenti non deve essere superiore a tale limite l'incremento di potenza).

Link al comunicato ufficiale del GSE da cui scaricare i singoli bandi:
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/decreto-FER-elettriche-GSE-pubblica-i-bandi.aspx


Forum regionale per l'energia in Piemonte

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La legge della Regione Piemonte 23/2002 “Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del Piano regionale energetico-ambientale” prevede l’istituzione di un tavolo di concertazione con gli enti locali, denominato Forum regionale per l’energia, al quale possono partecipare anche i rappresentanti delle agenzie nazionali e locali del settore, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca e, in generale, tutti i soggetti interessati. Le sei edizioni finora convocate hanno permesso un confronto che ha portato alla definizione concertata delle politiche energetiche da intraprendere e degli obiettivi da perseguire con gli strumenti di programmazione regionale, quali il piano vigente e la successiva Relazione programmatica sull’energia.
Visto che gli obiettivi energetico-ambientali posti dall’Unione Europea per il 2020 e la ripartizione dell’obiettivo vincolante sulle fonti rinnovabili a livello regionale impongono l’adozione di un nuovo Piano energetico-ambientale regionale o PEAR, che definisca i necessari indirizzi prioritari, le azioni e gli strumenti, la Regione ha ora attivato il portale web www.forumenergia.regione.piemonte.it
Attraverso il portale, gli utenti interessati possono, previa registrazione, inserire commenti, idee, osservazioni e proposte di modifica. Fino al 14 ottobre scorso, attraverso il forumenergia, gli utenti hanno potuto fornire contributi e proposte sulle “linee d’azione” del Piano d’Azione 2012-2014, prima dell’approvazione delle stesse da parte della Giunta regionale. 
Le linee d’azione sono le nuove agevolazioni in campo energetico che la Regione metterà a disposizione del territorio nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Piemonte al 2020 (15,1% di energia da fonti rinnovabili). 
Gli obiettivi in materia energetico-ambientale che l’Unione Europea ha stabilito per il 2020 vincolano l’Italia a raggiungere la quota del 17% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali. Il Piemonte deve contribuire a questo obiettivo raggiungendo la quota del 15,1%, a fronte dell'attuale situazione che vede la Regione al 9%. 
Per contribuire alle discussioni è sufficiente registrarsi sul portale e creare un proprio profilo; ciò consente di commentare le azioni proposte dalla Regione e interagire con gli altri utenti, anche da dispositivi mobili. La prossima discussione all'interno del forum avrà come tema il Piano energetico complessivo, che dovrebbe essere messo on line nei prossimi mesi. 
La Regione ha messo a disposizione questo strumento per raccogliere contributi utili alla stesura del nuovo PEAR della Regione Piemonte.
Questa modalità di partecipazione, di tipo web 2.0, è stata pensata al fine di facilitare un processo di condivisione e di confronto di idee, proposte, necessità, esigenze dell’intera comunità regionale per cogliere pienamente tutti gli elementi rilevanti per il territorio, nello spirito dell'art.7 della l.r.23/2002. Ora la palla passa agli utenti: il buon esito dell'esperimento dipende dal loro grado di partecipazione, e dalla misura in cui la Regione terrà conto delle osservazioni pervenute attraverso il forum. Questo strumento è stato pensato non solo per interagire con i rappresentanti delle istituzioni locali ma anche e soprattutto per ascoltare i cittadini e il mondo imprenditoriale. 


Il risarcimento per i danni causati dal comportamento dilatorio dell’amministrazione

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Nel post “Come essere risarciti per i comportamenti meramente dilatori delle PP.AA., a margine del discorso relativo alla localizzazione degli IAFR o impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, e al correlato potere delle amministrazioni coinvolte, ho fatto cenno alla possibilità di richiedere il risarcimento per i danni causati dal comportamento dilatorio dell’amministrazione stessa. Tecnicamente, però, come si fa a provare il danno subito? Qual è il quantum del risarcimento? Come agire per ottenerlo? A questi ed altri quesiti potete trovare una prima risposta sfogliando le pagine del sito di Natura Giuridica, il sito nel quale sono scaricabili, abbonandosi a costi contenuti, documenti di interesse in tutti i settori del diritto dell’ambiente e dell’energia, come questo: “Impianti eolici: parere di compatibilità paesaggistica - Risarcimento del danno”, relativo alla realizzazione di un impianto eolico.
Il sito è un ottimo strumento per approfondire tutte le numerose tematiche relative al diritto dell’ambiente e dell’energia: tuttavia, per poter risolvere, nel concreto, le vostre problematiche, è necessario uno studio approfondito del caso, a valle del quale poter studiare e strutturare una strategia per ottenere il miglior risultato possibile. Questo lo si può fare anche durante la fase “patologica”, quando il danno ormai è (stato) fatto, per colpa dell’amministrazione – come nel caso in cui si chiede il risarcimento del danno per un torto subito – sia nel caso in cui le colpe (o le negligenze) siano vostre. 
Gli avvocati che lavorano con e per Natura Giuridica sono qui per questo. Ma come sono solito dire a tutti coloro che mi contattano, prevenire il verificarsi di quei danni che potreste causare per negligenza, sottovalutazione delle conseguenze, superficialità, è la soluzione ideale: costa moto di meno sia in termini temporali (il tempo è denaro) sia in termini economici. Questa è la mission principale di Natura Giuridica: prevenire il verificarsi di problematiche di tipo ambientale, sia per motivi di sostenibilità ambientale, sia per motivi economici. 
Nel documento citato poc’anzi potrete trovare, inter alia, una descrizione delle modalità: • con le quali la Soprintendenza può esprimere il proprio parere (al di fuori delle quali risulta essere un’autorità amministrativa priva di potere in materia) e, • con le quali chiedere – provandolo – il risarcimento del danno subito, che, pur essendo possibile, non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale. 
Di risarcimento – questa volta per danno ambientale – si parla in molti altri documenti, fra i quali vi cito uno dei più recenti “Danno risarcibile sub specie del pregiudizio arrecato all'attività svolta - dall'associazione ambientalista”, nel quale si sottolinea, da un lato, il diverso atteggiarsi dei “mezzi di prova” ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile e, dall’altro, la natura del danno risarcibile secondo la disciplina civilistica, che può configurarsi anche come sub specie del pregiudizio arrecato all’attivivtà concretamente svolta dall’associazione ambientalista per la tutela e la valorizzazione del territorio sul quale insistono i beni oggetto della lesione. Per difendere i vostri diritti, e farvi assistere, o per evitare lunghe e costose pratiche giudiziali, non esitate a contattare Natura Giuridica: un pool esperti a vostra disposizione per tutte le tematiche relative all’ambiente e all’energia.


Convegno Il MaB Unesco incontra il Monviso, a Saluzzo il 13 ottobre 2012

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Il Parco del Po cuneese, all’interno del progetto “Risorsa Monviso”, sostenuto dall’Unione Europea attraverso il Programma di cooperazione transfrontaliera ALCOTRA 2007- 2013, ha avviato la candidatura del territorio del Monviso alla rete globale delle Riserve della Biosfera UNESCO del Programma Intergovernativo “Man and Biosphere”. E' nell'ambito di tale contesto che si inserisce il convegno internazionale “Il MaB Unesco incontra il Monviso” in programma per sabato 13 ottobre a Saluzzo.
Si tratta di un'intera giornata dedicata al MaB ed è la prima volta che viene organizzata in Piemonte.
Interverranno tutti i maggiori esperti del settore per parlare di strumenti e strategie di sviluppo locale, governance e riserve della biosfera e l'evento di per sé rappresenta un altro passo avanti nel percorso di candidatura dell’Area del Monviso alla rete globale delle Riserve della Biosfera del MaB dell’UNESCO.
“Il Monviso è un elemento di forte richiamo e visibilità – spiega Giorgio Andrian del Cursa, il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente, che ha seguito la nascita e lo sviluppo del dossier -, perché costituisce lo spunto, l’occasione attorno a cui si radunano gli staff del Ministero dell’Ambiente, dei Beni e delle Attività Culturali e il Comitato nazionale tecnico del programma MaB Unesco e tutte le Riserve italiane, sia le otto che già esistono ufficialmente, sia le due nuove (Monviso e Sila) che si sono candidate per diventarlo nel 2013”.
Partecipano anche alcuni delegati del Comitato Nazionale MaB Francia ed i responsabili del Parco del Queyras, per presentare il lavoro sulla candidatura transfrontaliera. “I due dossier nazionali, quello italiano e quello francese – continua Andrian - sono stati depositati alle rispettive autorità ottenendo un pieno appoggio e un incoraggiamento a presentare una candidatura univoca transfrontaliera fin da subito”. Se le due proposte di candidatura nazionale saranno approvate nel 2013, i due parchi metteranno a punto un progetto di unificazione delle due aree che porterebbe alla definizione della prima Riserva della Biosfera Transfrontaliera presente sul territorio italiano. E proprio una riserva transfrontaliera sarà ospite del convegno: Michael Weber, presidente dei Vosges du Nord parlerà della realtà di quest’area franco-tedesca. Ognuna delle tre sessioni del convegno affronta un tema importante (la “governance”, la zonizzazione, gli strumenti e le strategie di sviluppo locale). Consultando questa pagina web sarà possibile scaricare il programma dell'evento ed il modulo di registrazione.
Vi è un'altra candidatura Unesco che riguarda la provincia di Cuneo, ed in particolare i territori vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato a patrimonio dell'umanità. All'interno del blog vi sono vari articoli dedicati a questo argomento nella sezione naturagiuridica.blogspot.it/cuneo. Anche in questo caso il responso definitivo sul dossier di candidatura già presentato arriverà nel 2013.



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Quando e come agire in giudizio per la tutela dei propri diritti in materia di fonti rinnovabili di energia

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Comitati di cittadini più o meno longevi; gruppi di interesse; semplici cittadini; privati proprietari di terreni interessati dalla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia; proprietari di terreni posti nelle vicinanze di questi ultimi; associazioni nazionali; associazioni territoriali; delegazioni regionali di associazioni nazionali, e via discorrendo. Tutti soggetti che, in un modo o nell’altro, sono interessati dalla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia. Interessati ma non direttamente coinvolti nel procedimento unico, se non a livello di potere di formulare delle osservazioni (che spesso e volentieri sono in grado, specie se supportate da una consulenza giuridica adeguata, di far breccia nelle pieghe di progetti non sempre all’insegna della massima trasparenza). Possono, tutti questi soggetti, proporre ricorso per chiedere l’annullamento di atti autorizzativi? Solo qualcuno? E in caso di risposta affermativa, cosa e come possono agire? 
In un settore – quello delle energie rinnovabili, reso negli anni appena un po’ più semplice, ma che di sicuro non è stato semplificato, è inevitabile porsi il problema della legittimazione ad impugnare i provvedimenti (o il comportamento silente dell’amministrazione) che autorizzano, in senso lato (autorizzazione unica ed ex DIA, ora PAS) o vietano la realizzazione e l’esercizio di tali impianti: tema, quello della legittimazione a ricorrere in materia ambientale che, per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell’ambiente, infatti, non costituisce un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, ma assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano: in sostanza, assume un carattere trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri. L’ambiente è inoltre un bene pubblico non suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme: ciò rende problematica la sua tutela, specie con riferimento ad aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso. 
 Nel mio manuale “La consulenza giuridica nella fonti rinnovabili” (v. recensione),  è stato approfondito questo argomento, attraverso lo studio di numerosi cases hystories: la varietà di soggetti interessati, e il loro diverso rapportarsi con l’oggetto dell’atto autorizzatorio, tuttavia impongono un’analisi particolareggiata del singolo caso, perché non sempre tutti gli stessi soggetti possono indistintamente proporre appello (rectius: non sempre sono legittimati a farlo ). 
Così sul sito di Natura Giuridica sono stati analizzati ulteriori casi, relativi alla legittimazione ad agire di alcune di queste categorie di soggetti interessati, che di volta in volta fanno valere la tutela di interessi ambientali, o relativi al diritto alla salute, alla salubrità dell’ambiente. Mancando nel nostro ordinamento la così detta “azione popolare”, occorre individuare un criterio per differenziare la posizione dei singoli che agiscono per la tutela dell’ambiente. Per sapere quali sono gli strumenti a vostra disposizione, e come utilizzarli al meglio per raggiungere il vostro obiettivo, non limitatevi al “sentito dire” (mi riferisco, ad esempio,alla molte domande che ricevo relative alla class action), ma consultate il prima possibile un consulente ambientale, in grado di seguire passo dopo passo la vostra battaglia, ed indicarvi le strategie migliori. 
Natura Giuridica è al vostro fianco proprio per aiutarvi: per questo non esitate a contattarci  e sottoporre alla nostra attenzione le vostre problematiche, per trovare insieme il modo per superare gli ostacoli che, stante la complessità della materia, è inevitabile trovare lungo il percorso.


Corso di formazione in materia di diritto dell'energia rinnovabile. Torino, 16 e 17 novembre 2012

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Il 16 e 17 novembre 2012 si terrà a Torino la seconda edizione del corso di formazione La consulenza legale nelle fonti rinnovabili.
Come per la precedente edizione, tenutasi a Milano a marzo scorso, l'iniziativa si svolge in collaborazione con la casa editrice Dario Flaccovio Editore di Palermo - Divisione Formazione, per la quale all'inizio dell'anno Andrea Quaranta ha pubblicato il volume "La consulenza Giuridica nelle fonti rinnovabili - Guida teorico-pratica agli incentivi giuridici, economici e fiscali" (consulta la recensione). Una copia del volume verrà fornita ai partecipanti al corso come materiale didattico. 
Il corso, che si articola in due giornate full time, è dunque incentrato su una nuova competenza professionale, quella del consulente in materia di fonti rinnovabili, trasversale a diverse discipline: la conoscenza accurata del sistema di incentivi economici, fiscali e giuridici italiani in materia di energia fotovoltaica, biomasse, biogas ed energia eolica è indispensabile per tutti i professionisti che si trovino a gestire progetti o questioni energetiche: dunque non soltanto avvocati e consulenti legali, ma commercialisti, ingegneri, chimici e tecnici ambientali, geometri e architetti. La scheda completa del corso è accessibile alla pagina il consulente legale per le fonti energetiche rinnovabili. Si fa presente inoltre che al momento in cui si scrive è in corso la procedura di accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Milano per il conseguimento da parte dei corsisti dei crediti formativi per la formazione continua degli Avvocati.

Per qualsiasi informazione relativa al corso è possibile contattare Andrea Quaranta.

Andrea Quaranta tiene corsi di formazione sul diritto dell'ambiente e dell'energia fin dal 2005 per conto di agenzie formative, atenei e imprese private. L'attività formativa di Andrea Quaranta è riepilogata all'interno della pagina  del sito naturagiuridica.com dedicata ai progetti-e-corsi-di-formazione


I profili di discrezionalità amministrativa della VIA

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Nel procedimento unico, volto all’autorizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, confluisce anche il procedimento relativo alla VIA, con la conseguenza che “l’eventuale mancata adozione, da parte dell’assessorato del territorio e ambiente, delle determinazioni di competenza, non può riflettersi in senso preclusivo sull’attivazione e sullo svolgimento del procedimento unico facente capo all’assessorato dell’industria, pena la sostanziale vanificazione del termine di centottanta giorni entro il quale, per legge, detto procedimento, deve comunque pervenire a conclusione” (TAR di Torino, n. 2292/09). 
In relazione alla valutazione d’impatto ambientale, inoltre, occorre evidenziare che, nell’ambito della più ampia procedura volta al rilascio dell’autorizzazione finale, il parere espresso in sede di VIA, sul piano istruttorio e per le tematiche ad esso inerenti, comporta un forte vincolo procedimentale: i risultati della valutazione, esplicitati nel parere “non potrebbero essere legittimamente disattesi dalla successiva attività istruttoria per le parti che costituiscono il presupposto logico essenziale del giudizio espresso in quella sede” (TAR di Brescia, n. 282/11). Potete approfondire questa tematica leggendo il manuale “La consulenza giuridica nella fonti rinnovabili”, v. recensione, che alla VIA ha dato ampio risalto e, parallelamente, scaricare dal sito di Natura Giuridica numerosi documenti che approfondiscono (anche) questi aspetti del diritto dell’energia (olte che quelli relativi al diritto dell’ambiente). 
Per fare un esempio relativo alla VIA, di recente, con il documento dal titolo “VIA: Sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti” è stato sottolineato il fatto che la valutazione di impatto ambientale non rappresenta un mero giudizio tecnico, suscettibile, in quanto tale, di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. 
La P.A., nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell'effettuare la verifica preliminare, esercita un'amplissima discrezionalità tecnica, censurabile soltanto in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti. 
Come difendersi dagli eventuali abusi nell’utilizzo di tale discrezionalità tecnica? Contattando Natura Giuridica che con il suo pool di esperti (tecnici, giuristi ed avvocati) a vostra disposizione è in grado di fornirvi assistenza tecnica e giuridica dal punto di vista stragiudiziale e giudiziale, in tutte le tematiche relative all’ambiente e all’energia.