L'Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01 nella Legge di Stabilità 2011

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La Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) pubblicata sulla G.U. dello scorso 14.11.2011, reca novità sui soggetti che possono svolgere le funzioni dell’OdV di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, sulla responsabilità degli Enti e società. 

La modifica è contenuta nel comma 12 dell'art. 14 e recita: "All’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”. 

In relazione alla suddetta modifica, deve essere sottolineato che essa vale esclusivamente "nelle società di capitali" ed entra in vigore il 1 gennaio 2012 e, quindi, non deve intendersi immediatamente operativa.

Rispetto alla bozza di decreto legge per lo sviluppo che circolava ai primi del mese di novembre 2011 - che ha scatenato numerose polemiche - vi è un ridimensionamento della portata della norma.


In effetti, se nella bozza il testo letterale era: “nelle società di capitali, ove lo statuto o l’atto costitutivo non dispongano diversamente, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione coordinano il sistema dei controlli della società e svolgono le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)” (comma 4 bis inserito all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001), nel testo definitivo collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo "possono svolgere" (id est: anche no) le funzioni di OdV.

Se la norma fosse stata mantenuta nel tenore delle bozza,  il D.Lgs 231/01 si sarebbe tramutato, forse, in una legge praticamente inutile, senza meccanismi di controllo, vanificandone completamente il senso. Di riflesso, anche il D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza del lavoro avrebbe dovuto subire una modifica di rilievo. Oggi, infatti, per escludere la responsabilità dei soggetti con potere decisionale, è necessario l’istituto della delega e l’istituzione di un sistema di gestione conforme al D.Lgs 231/01, unito alle funzioni di controllo dell’Organo di vigilanza. Senza tale Organo, l’esenzione della responsabilità del datore di lavoro potrebbe tradursi in una questione meramente formale e documentale vanificando, ancora una volta, il senso della norma.

Ricordiamo in proposito che l’Organismo di Vigilanza è una componente caratteristica e centrale dei Modelli 231 e, in genere, dei programmi di conformità ai requisiti 231. Generalmente nominato da e in staff rispetto all’organo amministrativo della società che ha adottato il Modello, l’Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale, con componenti interni e/o esterni. L’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione sono i principali attributi che devono caratterizzare un Organismo di Vigilanza.

Per gli enti di piccole dimensioni, il D.Lgs 231 prevede che l’Organismo di Vigilanza possa coincidere direttamente con l’organo amministrativo.

L’Organismo di Vigilanza è generalmente responsabile di:

  • proporre gli adattamenti e gli aggiornamenti del Modello (ad esempio, a seguito di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della società, di modifiche al quadro normativo di riferimento, di anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello stesso); 
  • vigilare e controllare l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello da paparte dei destinatari (ad esempio, verificando l’effettiva adozione e la corretta applicazione delle procedure, etc.); 
  • gestire o monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei relativi destinatari; 
  • gestire e dare seguito alle informazioni ricevute sul funzionamento del Modello.
Oltre alla necessità di assicurare che l’Organismo di Vigilanza possegga, anche nella sua collegialità, gli attributi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione, possono essere nominati persone fisiche, già in relazione con la società (ad esempio, responsabile internal auditing, amministratori indipendenti) e/o esterni alla società (ad esempio, consulenti).
I requisiti ulteriori in capo ai singoli componenti risiedono nei concetti di onorabilità e moralità; in particolare, non è raccomandabile nominare una persona dichiarata fallita, o condannata, anche con sentenza non ancora definitiva e irrevocabile, per fatti connessi all’incarico presso l’Organismo, per uno dei reati sanzionali dalla 231, per fatti che incidono comunque sulla sua onorabilità e moralità professionale, o che comunque comportino l’interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un’arte o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

La corretta applicazione della novità introdotta dalla Legge di Stabilità necessiterà di verificare la situazione in ogni Ente, poiché il D.Lgs. 231/2001, all’art. 6, comma 1, lettera b), impone che il compito di vigilare sul funzionamento […] è affidato a un organismo […] dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. Ne consegue che devono essere sottoposti agli autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell’OdV tutti i soggetti/organismi aziendali, e quindi anche collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo della gestione.
Quindi ogni Ente dovrà, in ogni caso, nominare gli Organismi/collegi con delibere aventi diversi oggetto e contenuti; prevedere un sistema disciplinare a carico anche dei collegi/comitati verificare l’assenza di conflitti di interesse tra soggetti “controllore” e “controllato”.

Natura Giuridica propone un servizio di consulenza in materia di responsabilità d'impresa ex D lgs 231, che supporti l'azienda nel suo confrontarsi con questa nuova materia. 
Andrea Quaranta, titolare di Natura Giuridica ed esperto in diritto dell'ambiente e dell'energia, si avvale della collaborazione di Luca De Gennaro, professionista in possesso di una consolidata esperienza nella consulenza alle imprese in materia di gestione e controllo dei costi, che ha già supportato numerose imprese nella messa a punto del sistema organizzativo Mog previsto dal decreto 231.

Fonti: 
http://www.madehse.com/it/news-s-1305-dlgs_231%2F2001_modifica_all'odv_(organismo_di_vigilanza).asp 
http://www.puntosicuro.it/sistemi-di-gestione-cat-35/addio-all-organismo-di-vigilanza-231-art-11402/
http://berniericonsulting.com/general/decreto-sviluppo-mannaia-sulla-231-cancellato-totalmente-lorgano-di-vigilanza-odv-3991 
http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Impresa/231_l_organismo_di_vigilanza_id1058426_art.aspx