Fotovoltaico, vincoli paesaggistici e denuncia inizio attività

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Presento al Comune una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1MW.

Richiedo anche l’autorizzazione paesaggistica, visto che l’area in cui intendo realizzare il mio impianto ricade in un’area gravata da vincolo paesaggistico.
Quest’ultima autorizzazione mi viene rilasciata, sulla base di una serie di considerazioni:
a) l’intervento ... non contrasta con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo. Il terreno oggetto di trasformazione è privo di vegetazione arborea o pregiate essenze locali, essendo, allo stato, incolto e caratterizzato dalla presenza di infestanti;
b) l’intervento non comporta un impatto visivo significativo né crea discontinuità,
c) il progetto è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito interessato…

Nonostante ciò, l’autorizzazione viene annullata con un decreto della sovrintendenza perché “il provvedimento autorizzatorio comunale sarebbe privo di “adeguate motivazioni”.
Ovviamente faccio ricorso.
Le mie ragioni e le difese dei resistenti, potete approfondirle scaricando su naturagiuridica/rinnovabili la sentenza del TAR di Lecce n. 1940/10, previa registrazione sul sito di Natura Giuridica

E quindi? E quindi la soprintendenza l’ha fatta fuori dal vaso.
In sede di esame del contenuto della autorizzazione paesistica, e prima della conclusione del procedimento, infatti, il Ministero può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali principi, e annullare l'autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede giurisdizionale e ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell'area, se l'autorizzazione non risulti viziata.

Il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica deve, dunque, basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall'autorità che ha emanato l'autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con i fondamentali principi sulla legittimità dell'azione amministrativa.

In quel caso – ma ce ne sono tanti, sparsi sul territorio nazionale – il Collegio ha sottolineato che l’impugnato decreto della soprintendenza era viziato da eccesso di potere per erroneità dei presupposti, nella parte in cui ritiene l’autorizzazione paesaggistica comunale carente di motivazione.

Morale?
Ricorso accolto, annullamento del decreto delle soprintendenza.
Peccato solo per la compensazione delle spese di giudizio, che mi è toccato pagare per ottenere ciò che mi spettava ab initio…


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