Localizzazione di una discarica quando possono essere fatte valere le ragioni di un Comune vicino

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Prossimamente, sul sito di Natura Giuridica, verranno pubblicati degli specifici pareri volti a cercare di mettere un po’ di ordine alla confusione che molti operatori del settore coltivano in relazione alla nozione di sottoprodotto, rifiuto, materia prima secondaria, riutilizzo, riciclo, riuso.
Confusione, beninteso, creata, gonfiata e, appunto, “coltivata” “grazie” al nostro solerte legislatore, incapace di dettare norme coerenti e durature.

A tal proposito, se avete delle domande da porre a Natura Giuridica, volte a risolvere gli amletici dubbi giuridici che vi attanagliano (sottoprodotto o rifiuto?), mandate il vostro quesito al seguente indirizzo di posta elettronica: andrea.quaranta@naturagiuridica.com

In questo post voglio dirvi cos’ha detto la Cassazione nella sentenza n. 15375/10 in merito alla riutilizzazione di un materiale e alla nozione di rifiuto, argomento affine ma, scoprirete continuandomi a seguire nelle pagine del blog e del sito, per certi versi anche diverso: quelle di mps, sottoprodotto, rifiuto, riutilizzazione, riciclo, riuso, recupero sono nozioni che hanno le loro precise peculiarità, ma spesso vengono confuse, e conducono ad agire sul filo del rasoio, in perenne equilibrio fra lecito ed illecito.
Per questo occorre sgomberare il campo dagli equivoci, e affidarsi ad una consulenza preventiva che, studiato il caso concreto, consenta di poter agire in tutta tranquillità, consci del quadro generale entro il quale è possibile muoversi.

Il caso analizzato nella sentenza che vi propongo oggi è quello relativo al sequestro preventivo di una macchina operatrice semovente, perché si ipotizzava, a carico dell’amministratore delegato della società proprietaria del macchinario, il reato di cui all’art. 256 del D.Lgs 256/10, per aver effettuato attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi in assenza di prescritta autorizzazione.

Alla luce di quanto annotato dalla polizia il materiale trasportato doveva considerarsi "rifiuto".
Era indimostrata la circostanza dell'occasionalità del trasporto perché costituente attività accessoria ed integrativa dell'organizzazione della società (con conseguente non necessità d iscrizione all'albo dei gestori ambientali).
Nel ricorso per Cassazione, si sosteneva che il materiale non poteva qualificarsi come rifiuto speciale, perché rinvenuto nell'attività di demolizione in un cantiere, e trasportato in un deposito di cui aveva la disponibilità. Quindi?
La Cassazione (sentenza n. 15375/10, scaricabile dagli utenti registrati, sul sito di Natura Giuridica/Rifiuti ):
• dopo aver ribadito che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto costituisce una quaestio facti che è demandata al giudice di merito e, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da visi logici o giuridici, e
• dopo aver ricordato che, a norma dell'art.183 comma 1 lett. a) D.L.gs.152/2006, si intende per rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi",

ha sottolineato che, con accertamento di fatto, argomentato ed immune da vizi, come tale non sindacabile in sede di legittimità, il Tribunale, sulla base delle risultanze del verbale di sequestro, ha ritenuto che veniva trasportato un quantitativo di materiale metallico composto da ferro, alluminio e piombo e che la tesi difensiva – in base alla quale si sarebbe trattato, invece, di due grondaie pronte all'immediato riutilizzo – non risultasse suffragata da alcun elemento.

La riutilizzazione, invero, deve essere certa ed effettiva: trattandosi di materiale dismesso ed in mancanza della prova di una riutilizzazione, il Tribunale correttamente ha ritenuto che esso fosse da considerare rifiuto.

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti, il Collegio evidenzia che l'art.212, comma 8, del D.L.gs. 152/2006 prevede che le disposizioni relative all’iscrizione all’Albo non si applicano:
• ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né
• ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un’apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità:
• la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;
• le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
• gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto conto anche delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo....

Peccato che, nel caso di specie, l’iscrizione semplificata – necessaria per tale tipo di imprese, in modo da consentire un controllo adeguato dell'attività di trasporto effettuata – fosse avvenuta solo successivamente…


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