Energia eolica e regime intertemporale

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Come ho già avuto modo – ahimè – di sottolineare spesso nella pagine di questo blog, la nostra normativa ambientale si caratterizza per le continue modifiche, deroghe, proroghe, che danno vita alle inevitabili problematiche relative all’applicazione di periodi transitori che, a loro volta si sovrappongono.
Unendo, in questo modo, alla confusione legislativa, quella concernente l’interpretazione relativa al regime intertemporale da applicare.
Con il rischio concreto di far cadere il già fragile castello di carta della nostra legislazione energetico-ambientale.
È questo l’argomento trattato nella sentenza che vi propongo oggi (TAR Palermo n. 8677/10, che possono scaricare gratuitamente tutti gli utenti registrati al sito di Natura Giuridica accedendo alla sezione sulle fonti rinnovabili)
Il Giudice amministrativo siciliano ha ricordato che l’art. 52 del T.U.A. – laddove prevede che “i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza” – risponde alla finalità di regolamentare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 12 aprile 1996, rispetto a quelle di cui al D.Lgs n. 152/06, stante l’intervenuta abrogazione del primo ad opera dell’art. 48 del secondo e la conseguente esigenza di individuare il regime intertemporale della normativa in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale.


(Nella specie, il Collegio ha sottolineato che la disposizione non può pertanto essere invocata a sostegno dell’illegittimità della circolare assessoriale 14 dicembre 2006 n.17, pubblicata in G.U.R.S. n.1 del 05/01/2007 con la quale sono state date nuove disposizioni in tema di “Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici”, che ha previsto l’applicazione delle disposizioni in essa contenute a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione della stessa, non fosse ancora stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale.


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