Campi elettromagnetici e diritto alla salute

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Cosa possono fare i cittadini che si sentono minacciati dalla decisione, presa dall’autorità comunale, di realizzare una linea elettrica occupando parte dei terreni di proprietà?
È quanto accaduto a due signori dell’albese, che tempo fa hanno impugnato innanzi al TAR di Torino – chiedendo la sospensiva – una determinazione dirigenziale, con la quale la Direzione Patrimonio e Tecnico, Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Regione Piemonte aveva autorizzato l’Enel all’occupazione d’urgenza degli immobili di loro proprietà, al fine della costruzione di una linea elettrica, dichiarata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Nella zona, sostenevano i due, proprietari di un’azienda agricola, erano preenti già ben quattro condutture elettriche aeree, e avevano ragione di temere che la nuova linea elettrica progettata dall’Enel potesse aggravare la situazione del fondo, già occupato da numerose condutture, con conseguenti maggiori limitazioni per le attività agricole, diminuzione del valore degli immobili e pericolo di danno alla salute delle persone.

Il TAR di Torino (sentenza n. 2389/10, gratuitamente scaricabile dal sito di Natura Giuridica, per utenti registrati) nel respingere il ricorso, ha sottolineato che:
• con riguardo ai profili di tutela del diritto alla salute connessi con i campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto dei limiti di legge, frutto delle indicazioni fornite dalle Istituzioni Sanitarie specializzate, è sufficiente ai fini della legittimità dell’atto autorizzatorio delle linee stesse;
• il procedimento di espropriazione per l'installazione di linee elettriche – è disciplinato specificamente dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, i cui artt. 111 e 112 prevedono specifiche forme di pubblicità (la pubblicazione della domanda di autorizzazione nel foglio degli annunzi legali della provincia), finalizzate a consentire agli interessati un'attiva partecipazione al procedimento – assume carattere di specialità rispetto a quella di carattere generale di cui alla l. n. 241 del 1990 e non può ritenersi abrogata per effetto di essa. Deve peraltro ritenersi sufficiente a soddisfare le esigenze poste a base del principio del giusto procedimento, anche tenuto conto che un procedimento del genere è destinato a coinvolgere un numero estremamente alto di soggetti, non sempre individuabili in modo agevole. 
Di conseguenza, è legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel procedimento culminato con l'emissione del decreto di autorizzazione provvisoria all'opera, segue le indicazioni dei citati artt. 111 e 112, r.d. n. 1775 del 1933, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari dell'area interessata dall'elettrodotto”.

Nel caso di specie, il Collegio ha sottolineato che erano state rispettate le formalità previste dalla legge, e che nessuna influenza sulla legittimità del provvedimento può avere l’omissione dell’invio ai ricorrenti della comunicazione di avvio del procedimento per l’autorizzazione all’Enel alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera).


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