Quali sono i rapporti fra la valutazione d’impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale?

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Nella sentenza del TAR di Brescia che oggi vi consiglio di studiare (TAR Brescia, n. 211/2010), che potete scaricare gratuitamente registrandovi al sito di Natura Giuridica il giudice amministrativo lombardo affronta il tema dei rapporti fra la VIA – valutazione d’impatto ambientale – e l’AIA – autorizzazione integrata ambientale. Lo fa in chiave storica: un modo utile per capire dove siamo arrivati, e da dove.

In estrema sintesi, il TAR di Brescia (211/2010) ha sottolineato che nell’impostazione originaria del 1996 l’impatto ambientale di un’opera o di un impianto era misurato esclusivamente attraverso la procedura di VIA, previo esame dell’assoggettabilità qualora il progetto non rientrasse nei casi di valutazione d’impatto ambientale codificati.
Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera o il funzionamento dell’impianto.
Con la successiva introduzione dell’autorizzazione integrata ambientale tutte queste autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo e ad ampio raggio: nell’AIA, tra l’altro, sono confluite:
• l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988;
• l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs. 152/1999;
• l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché
• l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997.

Formalmente la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto, è rimasta autonoma.
Però è evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’autorizzazione integrata ambientale si riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA.
L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti.

In sostanza: i medesimi documenti sono esaminati due volte, ai fini della VIA e per il rilascio dell’AIA.
Esiste quindi una retroazione dell’AIA sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle seconde.
Insomma: non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto.

Nella specie, il Collegio, nel respingere il ricorso, ha sottolineato che il fatto che la VIA e l’AIA tendano ormai a formare un unicum non impedisce tuttavia l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali.

Con la VIA viene emessa una pronuncia sulla localizzazione dell’opera o dell’impianto: chi si oppone alla localizzazione scelta ha interesse a impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così anche un effetto inibitorio sull’AIA.
D’altra parte l’impugnazione degli atti relativi alla VIA deve comunque essere seguita dall’impugnazione del rilascio dell’AIA, perché l’oggetto della VIA è definito dalle prescrizioni formulate contestualmente all’AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia accettabile. Questo fenomeno è particolarmente evidente nel caso di modifiche strutturali o ampliamenti che riguardino impianti esistenti, in quanto nella procedura di rilascio dell’AIA devono essere prese in considerazione anche le migliori tecnologie disponibili, e dunque sono privilegiate le valutazioni relative all’efficienza rispetto ai giudizi astratti sulla localizzazione dell’attività.

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