Se qualcuno è contrario parli ora o taccia per sempre

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Chiunque, nell’ambito dei procedimenti per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (in questo caso, impianti eolici), ha dei motivi per far valere il proprio dissenso, lo deve fare nell’ambito della Conferenza di servizi: della serie, se qualcuno è contrario parli ora o taccia per sempre

In attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE, e in ossequio a impegni internazionali e comunitari, finalizzati alla riduzione dell’inquinamento, anche mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il nostro legislatore ha varato, nel “lontano” 2003, il D.Lgs. n. 387.
Uno dei principi cardine del Decreto legislativo è quello volto alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
In particolare, l’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, proprio per snellire l’iter, ha previsto un’autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari: la Conferenza di Servizi, in cui confluiscono le valutazioni di carattere paesaggistico, quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico- artistico, ogni ordine di valutazione insomma.
Si tratta di un principio così importante che la Corte Costituzionale ha riconosciuto all’articolo 12 del D.Lgs n. 387 del 2003 valore di principio fondamentale, vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica.

L’art. 12 del D.Lgs n. 387/03, per la disciplina della conferenza di servizi, rinvia alla legge n. 241/1990: ne consegue che, ai sensi dell’art. 14-quater di quest’ultima, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di servizi stessa.
In particolare, quando il dissenso sia espresso da amministrazioni che sono preposte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio del territorio e del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso.

Nonostante la chiarezza del dettato normativo, ci sono dei casi in cui, ex post, qualche amministrazione cerca, in extremis, di dire che non è d’accordo alla realizzazione di un impianto eolico.Diciamo che ci prova.
Come nel caso analizzato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1020 del 2010, scaricabile gratuitamente sul sito di Natura Giuridica dagli utenti registrati) che si è “limitato” ad evidenziare come, nella specie, alla data di adozione del provvedimento di autorizzazione unica, non fosse contestata l’assenza di vincolo paesaggistico: anche se vi erano stati tentativi di imposizione del vincolo, il vincolo non esisteva.
Pertanto, il Collegio ha ritenuto che l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica avesse compiuto una valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla conferenza di servizi.
Tutto ciò che viene dopo, non conta, ed è inutile che si cerchi di girarci intorno….

Vedi gli altri articoli pubblicati su Natura Giuridica in tema di autorizzazione unica.


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1 comment

18 agosto 2010 alle ore 18:50

Ottimo complimenti...

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