Discariche abusive: l’urgenza non giustifica deroghe alle norme statali

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Nella sentenza pubblicata sul sito di Natura Giuridica (Il sito di consulenza legale ambientale che offre servizi professionali di consulenza per imprese e pubbliche amministrazioni in materia di diritto ambientale), la Corte di Cassazione (sentenza n. 1824 del 19 gennaio 2009, Cavalli) si è occupata di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo al riparto di competenze fra Stato e Regioni e alla disciplina applicabile ai centri di raccolta (piazzole ed aree ecologiche) e alle piattaforme per la raccolta differenziata.


La vicenda trae origine dalla condanna inflitta in secondo grado ad un Sindaco di un comune in provincia di Lecco, per aver gestito due discariche in mancanza della prescritta autorizzazione: in estrema sintesi, la Corte evidenziava che integra il reato di
realizzazione di discarica abusiva di rifiuti la condotta del sindaco che, per risolvere la ordinaria esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, consente l'istallazione di una discarica in assenza della prescritta autorizzazione da parte della regione o della provincia delegata, senza che possa configurare una discriminante l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 13 D.Lgs. 22/1997.
In ogni caso, le discariche realizzate non avevano neppure i requisiti minimi per potersi qualificare come piazzole ecologiche, asseritamente sottratte al regime autorizzatorio.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal Sindaco (il quale aveva sostenuto la natura di centri di raccolta e piattaforme per la raccolta differenziata delle aree de quibus), ha affermato che in materia di autorizzazione per la gestione dei rifiuti, la legislazione regionale (richiamata dalla difesa nel ricorso per Cassazione), e, a maggior ragione, una circolare o qualsiasi atto amministrativo generale della Regione non possono derogare alla disciplina legislativa dello Stato, il quale ha competenza esclusiva nella tutela dell' ambiente, ai sensi dell'art. 117 Cost.

Integra, pertanto, il reato di abusiva realizzazione di discarica di rifiuti la condotta del sindaco che, per risolvere la ordinaria esigenza di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, consente l'istallazione di una discarica in assenza della prescritta autorizzazione da parte della regione o della provincia delegata, senza che possa configurare una discriminante l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 13 D.Lgs. 22/1997.

Sentenza Cavali (1824/09)

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