Informazione, partecipazione e diritto di accesso agli atti in materia ambientale

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Nella sentenza pubblicata oggi sul sito di Natura Giuridica si parla di informazione ambientale, diritto di accesso agli atti e partecipazione del pubblico.


Il TAR Catanzaro – nell’accogliere il ricorso del Presidente del WWF, nella parte in cui la richiesta del ricorrente concerneva la richiesta di accesso agli elaborati progettuali ed alle relative delibere di approvazione, rigettandolo in relazione a quei documenti che non attengono propriamente alla materia ambientale – ha affermato che in materia ambientale non si applica il principio di carattere generale per il quale l’accesso ai documenti amministrativi è consentito solo allorché esso sia strumentale ad un interesse diretto, concreto ed attuale: tuttavia, non ogni dato inerente l’ecosistema può costituire oggetto dell’istanza di informazione ambientale, ma solo quelle attinenti a valori che l’ordinamento imputa all’ambiente come bene giuridico distinto dalle sue componenti materiali.

Di conseguenza, esulano dall’informazione ambientale gli atti ed i documenti riguardanti un procedimento di gara relativo all’esecuzione di un’opera pubblica, la richiesta relativa ai pareri e nulla osta acquisiti ed in genere agli altri atti del procedimento, fatta eccezione per i pareri, nulla osta ed autorizzazioni attinenti alla tutela ambientale.

Per leggere il testo completo della sentenza del TAR Catanzaro, n. 122/09, registrati gratuitamente a Natura Giuridica, sito di consulenza ambientale.

Foto: “Catanzaro scorcio da Via De filippis” originally uploaded by francescogigliotti99