CDR-Q, rottami ferrosi e rifiuti: un’altra condanna per l’Italia

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La sentenza della Corte di Giustizia di cui vi riporto le massime (Causa C-283/07) prende le mosse da un ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee, con il quale si chiedeva alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato (e mantenendo in vigore…) disposizioni per mezzo delle quali
  • certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e
  • il combustibile da rifiuti di qualità elevata (il «CDR-Q»)
sono sottratti a priori all'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 1, lett. a), della medesima direttiva.


Per quanto riguarda i rottami destinati alla produzione siderurgica o metallurgica la Corte ha sinteticamente, affermato che, nel contesto della direttiva 75/442/CEE la portata della nozione di rifiuto:
  • dipende dal significato del termine «disfarsi», che deve essere interpretato alla luce della finalità della direttiva stessa;
  • non può essere interpretata in senso restrittivo (cfr sentenza ARCO),
  • e l'effettiva esistenza di un rifiuto ai deve essere accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia.
Alcune circostanze possono costituire indizi della sussistenza di un'azione, di un'intenzione oppure di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto.

In particolare, la nozione di rifiuto non esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica: il sistema di vigilanza e di gestione stabilito dalla direttiva 75/442, infatti, si applica a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo.

La giurispridenza della Suprema Corte di Giustizia ha affermato che anche un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire un sottoprodotto, del quale il detentore non cerca di disfarsi, ma che intende sfruttare o commercializzare a condizioni favorevoli in un processo successivo: tuttavia, occorre circoscrivere il ricorso a tale argomentazione relativa ai sottoprodotti, a quelle situazioni in cui il riutilizzo, compreso quello per i fabbisogni di operatori economici diversi da quello che li ha prodotti, non sia solo eventuale, bensì certo, prescinda da operazioni di trasformazione preliminare, ed avvenga nel corso del processo di produzione.

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha ritenuto fondato il ricorso della Commissione europea volto a dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni con le quali sottraeva a priori dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i rottami ferrosi destinati all’impiego in attività siderurgiche è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 1, lett. a), della medesima direttiva.

La Corte ha sottolineato che i rifiuto, malgrado la loro conformità a talune specifiche tecniche nazionali ed internazionali, costituiscono residui di produzione o di consumo non ricercati in quanto tali.
Inoltre, non si può escludere che il «riutilizzo effettivo» in attività siderurgiche e metallurgiche venga effettuato solo dopo il decorso di un periodo di tempo notevole, se non addirittura indeterminato, e che pertanto siano necessarie delle operazioni di stoccaggio durevole dei materiali in questione.

Per quanto concerne, invece il CDR-Q,la Corte di Giustizia ha affermato che il recupero completo di rifiuti non è sufficiente, di per sé, a determinare se la sostanza risultante costituisca o meno un rifiuto, ma rappresenta solamente uno degli elementi che devono essere presi in considerazione al fine di stabilire una conclusione definitiva in merito.
La «certezza dell'utilizzo effettivo» del CDR-Q non rappresenta un criterio rilevante al fine di escludere definitivamente l'azione, l'intenzione, o l'obbligo del detentore del CDR-Q di disfarsene.
Il riutilizzo certo di un bene o di un materiale è soltanto una delle tre condizioni necessarie per qualificare detto bene o materiale come sottoprodotto.

Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha ritenuto fondato il ricorso della Commissione, sottolineando che il CDR-Q non costituisce il risultato di un recupero completo, bensì soltanto il risultato di una fase ad esso precedente.

Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, causa C-283/07 (rottami ferrosi e CDR-Q)

Foto: “ai confini della civiltà” originally uploaded by SuperUbO

Foto: “European Court of Justice – Luxembourg” originally uploaded by Cédric Puisney