Inquinamento atmosferico: esempio dell'incapacità del diritto di far fronte alle emergenze ambientali

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(segue da medley ambientale)

Un esempio in materia di inquinamento atmosferico può rendere più evidente questa lacuna del diritto.
L’art. 674 del c.p. (getto pericoloso di cose) ha sempre rappresentato un valido strumento per la lotta all’inquinamento atmosferico, anche in seguito all’emanazione del D.P.R. n. 203/88.
All’indomani dell’entrata in vigore del c.p., l’art. 674 veniva applicato solo in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte dalla legge o dalla P.A. – al fine di non turbare le prospettive di crescita economiche di allora – ma, con il passare degli anni, i giudici ne hanno ampliato la portata applicativa, sottolineando la primaria importanza di tale contravvenzione contro la pubblica incolumità, posta come baluardo della tutela della tranquillità dei cittadini e del loro interesse a non essere sottoposti a preoccupazione o allarme in relazione alla salute.
In sostanza, il reato di getto pericoloso di cose ha assunto un vero e proprio ruolo di supplenza nella tutela dell'ambiente rispetto all'inquinamento atmosferico.
I motivi per i quali, nel corso degli anni, si è assistito ad una progressiva estensione del campo di applicazione dell’art. 674 del c.p., sono da rinvenire, essenzialmente:

  • nella cronica mancanza di una normativa capace di indirizzare in modo univoco gli operatori del settore, e
  • nella deficitaria azione di controllo, puntuale e continua, volta a rendere effettivo e credibile il ruolo della P.A. a tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo

Anche oggi, nonostante l’entrata in vigore del c.d. Testo Unico Ambientale – con il quale si sarebbe dovuto, inter alia, riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – l’art. 674 del c.p. pare rimanere la norma di più immediata ed efficace applicazione nella lotta contro tutte le forme di attività industriali inquinanti.
Con il Testo Unico Ambientale, in particolare, nulla è cambiato nell’apparato sanzionatorio, che non solo non è stato coordinato né integrato, ma continua a non essere improntato al principio della dissuasività.
Le violazioni (di carattere formale) sono sanzionate con contravvenzioni oblazionabili (l’arresto, infatti, è sempre considerato alternativo all’ammenda…) identiche a quelle previste, quasi vent’anni fa, dal DPR 203/88…: la loro irrisorietà conferma l’inadeguatezza del sistema a garantire un’efficace tutela.
Di recente, questa tesi è stata avvalorata dall’articolata sentenza del Tribunale di Rovigo-Sezione di Adria del 31 marzo 2006 (ben 322 pagine, depositata in data 22 settembre 2006), con la quale sono stati condannati i vertici dell’Enel – e due direttori della centrale di Porto Tolle – in relazione ai reati di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.) e peggioramento temporaneo delle emissioni (artt. 13, comma 5 e 25, comma 7, del D.P.R. n. 203/88).
La scoordinata frammentarietà della disciplina, lasciata irrisolta dal T.U.A., fa sì che la gestione integrata delle differenziate fonti di inquinamento atmosferico continui ad essere…tramandata al futuro legislatore!
E, in questa situazione la tutela dell’aria (e della salute dell’uomo) è stata spesso:
- “delegata” alla decretazione d’urgenza, inidonea, in quanto tale, a risolvere il problema alla radice, o
- “affidata”, appunto, al solo art. 674 c.p., che la giurisprudenza ha utilizzato come passepartout per cercare di “tappare le falle” dell’impianto normativo, tanto da arrivare ad affermare, come nella cit. sentenza, che la sola presenza attiva della centrale, che emette fumi visibili e di notevoli dimensioni, è sufficiente a creare allarme, e a giustificare l’applicazione dell’art. 674 del c.p.
Ma al di là delle perplessità suscitate da quest’ultima affermazione, tale sentenza ha avuto il pregio di porre l’accento sugli aspetti problematici sopra evidenziati, e di sottolineare, con forza, l’incapacità del sistema di far fronte alla drammatica complessità dei problemi, derivanti dall’inquinamento atmosferico, inerenti la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente.
Un sistema che è reso ancora più complicato dalle “grandi distanze” fra gli interessi delle rilevanti entità economiche e politiche, da un lato, e quelli dei singoli cittadini dall’altro che, in un processo delle dimensioni di quello di Porto Tolle, rendono ancora più evidente l’incomunicabilità fra le posizioni contrapposte e “la sproporzione fra le capacità di attività degli uni e degli altri, che si muovono secondo logiche e in contesti diversi e – appunto – incomunicabili”.
Tale mancanza di dialogo è suggellata dall’amara constatazione “di come la perdurante accettazione sociale, politica ed economica di grandi siti inquinati in ragione della salvaguardia del posto di lavoro sia stata ingannevole e si sia svelata, nel tempo, come un compromesso sbagliato […] ed abbia distorto la realtà creando una situazione di grave connivenza tra controllore e controllato, quasi una perversa simbiosi, tale da allentare qualsiasi forma efficiente di monitoraggio ambientale”.
Il perdurante caos normativo e l’obsolescenza dei suoi strumenti, l’assoluta incomunicabilità fra posizioni contrapposte, unite alla mancanza di una seria politica energetica, hanno, quindi, creato un clima di assoluta incertezza, cui il Giudice tenta di porre rimedio “come può”, con gli strumenti a sua disposizione.
>Nelle conclusioni – dopo aver sottolineato l’“inaccettabile stortura” del nostro sistema, che pretende di “far passare per un processo penale un periodo così vasto di inefficienze amministrative, omissioni legislative, ambiguità politiche e industriali, […] peso quasi insostenibile per un giudice solo” – è lo stesso Giudice che riconosce di aver cercato “l’impossibile sintesi di eventi troppo grandi e complessi”…

(continua con Il ruolo della Regione nel Testo Unico Ambientale)

Foto: “TrafficKills.com, Torino (Italy) photo MrFijodor” originally uploaded by Traffic Kills





Medley ambientale

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Nelle pagine di Natura Giuridica ho parlato spesso di politiche ambientali, sottolineando la confusionaria arretratezza del legislatore italiano, (it)alieno da qualsiasi visione prospettica ed integrata, l’unica in grado di dare respiro ad un progetto serio, autorevole, efficace.

Abbiamo visto il nostro legislatore utilizzare le emergenze ambientali anche come ammortizzatori sociali, demandare (spesso) la tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente contro i fenomeni di inquinamento atmosferico alla decretazione d’urgenza o a strumenti inidonei allo scopo, usare, a volte, strumenti inadatti per supplire all’incapacità amministrativa dello Stato.

Abbiamo scoperto ministri che giocano di prestigi(acom)o, o intenti a mostrarsi come novelli robin hood, e delineato una classe politica starnazzante,“non connessa”.

Nelle pagine di Natura Giuridica ho cercato anche di analizzare la deriva energetica italiana, il deserto comunicativo, nonchè la figura dell'taliano medio, incastrato nella sua disonestà, che giudica impossibile raggiungere determinati obiettivi, raramente responsabile, a volte anche truffato (appena si distrae un po’), a volte esagerato, a volte verde, a volte per niente, neanche per sbaglio.

Ho anche sottolineato le mie perplessità di fronte ad un certo tipo di ambientalismo, incapace di dire un solo sì, o di offrire valide soluzioni alternative.

Ma ho anche dato qualche buona notizia, perché, per fortuna, esistono anche quelle (rigenerazione degli oli usati; stop al consumo di territorio; strategia rifiuti zero; umanità ad impatto zero; pale eoliche ed impatto verde; prove di economia sostenibile; la comunità ecoBlogica; ecoprofit; condanne esemplari; esperimenti fotovoltaici; il rumore del rimborso; il pugno duro della Cassazione sul disastro ambientale; il progetto europeo di informazione ambientale.

Ed è proprio di qui che voglio cominciare oggi: parlare del Piemonte, della sua strategia volta a fare della mia regione il motore ecologico d’Italia, dei progetti e degli strumenti di sostenibilità ambientale…

Prima, però, occorre una premessa, volta a sottolineare il ruolo della regione nella politica ambientale.
Nel suo intervento “L’ambiente: riflessioni introduttive per una tutela giuridica”, il Prof. Paolo Maddalena, Giudice della Corte Costituzionale, ha sottolineato la difficoltà di definire l'ambiente sul piano giuridico, e di indicare i presupposti giuridici della sua tutela (che, ovviamente, spetta al legislatore).
Si tratta, infatti, di concetti che si scontrano con una cultura giuridica
“tutta protesa verso il riconoscimento dei diritti individuali di libertà (là dove si tratta di diritti collettivi e di doveri collettivi), e che appare sempre più insensibile ad assegnare al diritto il compito di difendere e salvaguardare dei valori”
Nel lungo articolo, il Prof. Maddalena – che evidenzia la necessità di prendere una posizione sul piano filosofico – pone l’accento sulla profonda crisi del sistema normativo, nel quale
il diritto è pura forma e procedimento. Osservati questi, qualsiasi interesse può prevalere.
Tutto dipende dalla forza dell'interesse in gioco.
Ai valori si sostituisce la volontà di chi riesce ad influenzare la maggioranza politica.
Esiste, è vero, la Costituzione ed i valori che questa contiene, ma si deve tener conto che anche le norme costituzionali vanno interpretate e che, d'altro canto, la Costituzione può essere agevolmente cambiata.
Probabilmente il diritto ha perso molta della sua forza.
E' diventato un diritto mite, e può persino dubitarsi che esso sia sempre in grado di assicurare la tutela degli interessi generali.
D'altro canto, la stessa politica, profondamente malata, sembra dimentichi spesso che il suo compito è quello di perseguire, non interessi personali o di lobbies, ma il bene comune della Nazione.
Intanto i valori tradizionali, ed in particolare il valore della giustizia, sembrano regredire di fronte all'avanzata, possente e distruttiva insieme, dell'interesse economico.
Questa crisi in campo ambientale è più evidente che mai, e investe tutti i livelli di governo.

In Italia la prima legge ambientale risale al 1966 (c.d. “legge antismog”): nei vent'anni successivi, la legislazione in materia ha continuato ad essere sporadica, episodica, e si potevano contare poche altre fonti in materia.

A partire dal 1986 – anno in cui è stato istituito il Ministero dell'Ambiente – le normative in campo ambientale sono aumentate in maniera esponenziale, in assenza di un disegno unitario.

Le conseguenze non si sono fatte attendere:
  • è aumentato il tasso di incertezza del diritto, causato dalla contraddittorietà e dalla frammentarietà della normativa ambientale, e dalle sua spiccata settorialità;
  • è cresciuta la confusione nei rapporti fra le sue diverse fonti;
  • si sono moltiplicate sovrapposizioni di precetti e conflitti di competenza (il cosiddetto “inquinamento legislativo”).
Spesso, dietro il prescritto rigore formale delle regole generali si nascondevano ampie possibilità di deroga e di sanatorie, anche a “dispetto” del diritto comunitario.
Figlia di un modo di legiferare perennemente emergenziale (…continuamente prorogato…), la confusa legislazione ambientale ha creato notevoli problemi pratici fra gli operatori del settore, ha influito negativamente sullo sviluppo economico del nostro Paese (frenandolo) e, soprattutto, ha impedito un’efficace tutela dell’ambiente.

Negli anni '90 del secolo scorso si è aperto un dibattito in dottrina, volto a trovare soluzioni efficaci per ridisegnare l'assetto della normativa in campo ambientale.
Due gli obiettivi di fondo:
1. garantire la piena conformità delle leggi ambientali alla normativa europea, anche alla luce degli interventi della Corte di Giustizia e, soprattutto,
2. definire quella disciplina unitaria e orizzontale, necessaria a garantire coerenza ed uniformità al un sistema sovraccarico di norme, sottoposte a continue modifiche.

Dal 1997 il Governo, avvalendosi delle deleghe legislative contenute nelle più recenti leggi comunitarie, ha sottoposto alcuni settori ad una significativa opera di riforma: tuttavia, questi tentativi hanno lasciato inalterato il problema della eccessiva proliferazione delle norme, e non sono riusciti a coordinare fra di loro i diversi interventi normativi, che non hanno superato la loro natura settoriale.

In tale quadro normativo si è inserita la legge delega n. 308/04, sulla base della quale, nel 2006, è stato varato il c.d. “Testo Unico Ambientale”, il quale – nonostante lo “sforzo”, e al di là dei proclami – non è riuscito a rendere concrete le aspettative di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento del diritto ambientale.
Tanto che l’attuale Governo – lo stesso che emanò in tutta fretta il “testone” alla vigilia delle elezioni del 2006 – ha proposto di ricominciare di nuovo tutto da capo, attraverso una nuova delega “a riordinare, coordinare ed integrare la legislazione esistente in materia ambientale”.
Ad ulteriore dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, dell’assoluta mancanza di una politica ambientale credibile ed autorevole.

Insomma, l’emergenza si è cronicizzata, la salute dell’ambiente (e quella dell’uomo…) ne paga le conseguenze…

Foto: “Los desafíos de la sustentabilidad - SGCG, UASLP, México, 2007” originally uploaded by Lucy Nieto




Ambiente e diritto penale: che pena?!

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Dopo l’interessante e divertente articolo “Caro (nuovo) legislatore (ambientale), ti scrivo”, della Proff.ssa Alberta Leonarda Vergine, di cui vi ho riportato alcune chicche nel post del 30 luglio 2008, oggi vi riporto alcuni stralci del nuovo articolo della Proff.ssa Vergine, pubblicato, nella sua interezza, sul numero 1/2009 della rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, Milano.

“Naturalmente”, oggetto dell’acuta disamina è la nuova direttiva sul diritto penale ambientale (2009/99/CE), di cui ieri vi ho anticipato i punti nodali.
L’approvazione di tale direttiva – sottolinea la Proff.ssa Vergine – ha fatto affermare a illustri studiosi della tematica ambientale che essa «costituisce il salto metodologico sul quale si puntava per una accelerazione sulla strada della effettività della tutela ambientale».
Lo speriamo sinceramente.
Anche se una qualche prudenza ci è quasi imposta, da un lato dalla conoscenza dell’accidentato, quanto lungo, percorso che si è snodato negli anni prima che si arrivasse, finalmente, alla definitiva adozione di tale direttiva, e, dall’altro, dalla valutazione, non certamente entusiasta, dei contenuti dalle recentissime iniziative che il Governo ha assunto, o ha annunciato di voler assumere, in tema di legislazione ambientale.
Sullo sfondo di un “bisticcio di competenze” a livello comunitario (decisione quadro nell’ambito del cd “terzo pilastro” o competenza piena, da esercitarsi mediante la procedura di codecisione?), nell’articolo si delinea la vera problematica, “le cui dimensioni trascendevano l’ambito del diritto ambientale”…

Dopo un accenno alla famosa sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2005 – nella quale la Corte di Giustizia é giunta a dire che “per la tutela dell’ambiente, sono ammesse direttive di armonizzazione penale […] tese ad obbligare gli Stati membri a riavvicinare tra loro i rispettivi diritti penali nazionali in vista di una migliore tutela ambientale, e che è stata letta come un significativo contributo «al declino del monopolio statale sul diritto penale» – l’articolo, facendo riferimento al DDL recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento, la correzione e l’integrazione del testo unico in materia ambientale e della legislazione ambientale» approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 agosto 2008, sottolineando l’incoerenza e la contraddittorietà fra certe prese di coscienza e la loro mancata realizzazione pratica…


In particolare, la Proff.ssa Vergine “se la prende”, giustamente, con quell’italico (questo l’ho aggiunto io….), caotico, scoordinato modo di legiferare…che a volte porta ad introdurre reati.... “a denominazione di origine controllata”...

Di fronte a questo scenario,
“non può che stupire il constatare come il «nuovo legislatore ambientale» non avverta, evidentemente, nessuna intima contraddizione in un sistema che, se verrà convertito in legge il decreto di cui si tratta, prevederà come delitto punibile con la reclusione fino a tre anni e sei mesi il fatto di abbandonare una vecchia lavatrice o un materasso sfondato sulla pubblica via, e, contemporaneamente,continuerà a prevedere, si badi: anche nello stesso «territorio» nel quale vale il d.l. di cui si tratta, come contravvenzione, punita nel massimo con la pena dell’arresto da uno a due anni, la dolosa omessa bonifica di un sito contaminato da sostanze pericolose.
[…]
Quale mai logica, che non sia quella meramente emergenziale che, proponendo «un paradigma penalistico intriso di simbolismo efficientista», guarda più all’effetto spettacolare, che all’efficacia concreta della misura, già da tempo oggetto di tante puntuali critiche da parte degli studiosi del settore, sostiene allora la proposta del Ministro dell’Ambiente?
[..]
È stato pubblicato in questi giorni un pregevole articolo che dottrina che da tempo si occupa e preoccupa di diritto penale dell’ambiente ha dedicato allo schema di legge delega per la riforma dei reati in materia ambientale del 24 aprile 2007.
In esso […] spietatamente si fa notare come allora (nell’aprile 2007) «le istanze diffuse di salvaguardia dell’ambiente [fossero andate ulteriormente potenziandosi] anche per l’azione amplificatrice da parte degli organi di informazione, soprattutto televisivi, che, seppur, per fini meno nobili - di audience - supportano con continue inchieste le rivendicazioni della collettività.
[...]
Alla tambureggiante serie di servizi speciali, tediose tavole rotonde e ripetitivi dibattiti, innescati dal circuito mass-mediale, [aveva] fatto seguito la consueta stucchevole risposta del legislatore. Gli ipotizzati strumenti di contrasto agli inquinamenti di cui allo Schema di legge delega, si collocano organicamente - non diversamente dal passato – in quel trend di natura emergenziale, presentando tutti i difetti in termini di incoerenza, approssimazione, simbolicità che caratterizzano la legislazione italiana più in generale ».
Che pena

L’articolo integrale è stato pubblicati sul numero 1/2009 della rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, Milano.

Approfondimenti:



Foto: “aggrappato” originally uploaded by pablon350



Direttiva 2009/99: penale difesa dell’ambiente

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Lo scorso 6 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U.C.E. (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea) la direttiva sulla tutela penale dell’ambiente (2008/99/CE).

Il testo della Direttiva 2008/99/CE è liberamente scaricabile sulla pagine del sito di Natura Giuridica.

Domani continuerò a parlare del testo della direttiva: per il momento voglio sottolineare alcuni dei punti focali della Direttiva 2008/99/CE, sottolineati nei “considerando”.

Il Parlamento e il Consiglio muovono dalla preoccupazione legata all’aumento dei reati ambientali e alle relative conseguenze, “che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi”.

Occorre, pertanto, una risposta adeguata.
Si, ma quale?

L’esperienza accumulata nel corso degli anni ha dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell’ambiente.

Occorre, quindi, secondo il Parlamento e il Consiglio, un rafforzamento della tutela, attraverso la disponibilità di sanzioni penali, che “sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile”, e sono maggiormente dissuasive per le attività che danneggiano l’ambiente, che generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie.

La legislazione elencata negli allegati della direttiva – che contiene l’elenco della normativa comunitaria adottata in base al trattato CE la cui violazione costituisce un illecito (penale) ai sensi della direttiva 2008/99/CE – contiene disposizioni che dovrebbero essere soggette a misure di diritto penale per garantire che le norme sulla tutela dell’ambiente siano pienamente efficaci.

Tuttavia, come spesso accade nelle direttive – i cui contenuti sono molto “generici” – viene lasciata ampia libertà agli Stati membri, per quanto concerne la misura dei divieti, da introdurre nelle legislazioni nazionali in fase di recepimento della direttiva 2008/99/CE.

A tale proposito, il considerando (10) della direttiva precisa che “gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente”, e che non sono previsti obblighi “per quanto riguarda l’applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici”.
E, più sotto, si legge che, poiché la direttiva detta soltanto norme minime, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un’efficace tutela penale dell’ambiente, che devono essere compatibili con il trattato.

Insomma: un rafforzamento è sicuramente necessario, doveroso, urgente.

Ma, al di là di una futura (futuribile) introduzione di ferree (almeno nelle intenzioni) norme penali a macchia di leopardo – nonostante i propositi di cui al considerando n. 4, il base al quale l’introduzione di regole comuni sui reati consente di usare efficaci metodi d’indagine e di assistenza, all’interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri – non sarebbe opportuno cominciare dall’applicare (applicare, senza limitarsi a declamare) le fin troppo numerose norme che già regolano il diritto ambientale, invece di introdurre discipline che corrono il rischio di rimanere delle grida manzoniane?

Siamo sicuri che occorra sempre andare alla ricerca di soluzioni sempre “nuove”, tralasciando poi di metterle in pratica, una volta presentate come la panacea di tutti i mali?

Nei manuali di diritto dell’ambiente all’Università, mi ricordo, si esaltavano le "virtù" delle sanzioni amministrative, capaci, al contrario di quelle penali (specie in Italia, dove la giustizia a volte sembra essere un concetto così astratto da diventare un’opinione…), di colpire l’imprenditore nel cuore dei suoi interessi…


Foto: “German police dog... Cologne 2004” originally uploaded by exfordy




Direttiva 2008/98: dalla nozione di rifiuto e terreno inquinato alla sentenza Van De Walle (Causa C-1/03)

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Come sapete, a novembre dell’anno scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, di cui Natura Giuridica ha cominciato sinteticamente a parlare, e sulla quale tornerà a scrivere presto, con nuovi approfondimenti.

Molte le novità: fra queste, nell’ambito della definizione della nozione di rifiuto, il comma 1 dell’art. 2, che rende incondizionata l’esclusione dalla normativa sulla gestione dei rifiuti del “terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno”.

Facciamo un passo indietro, e torniamo all’analisi della nozione di rifiuto, così come sviluppata, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, al fine di apprezzare le differenze introdotte dalla direttiva 2008/9/CE rispetto all’elaborazione della Corte di Giustizia.


Finora abbiamo analizzato le sentenze:
Oggi parleremo della sentenza Van De Walle (Causa C-1/03), che ha riguardato proprio il caso di un terreno contaminato da idrocarburi…

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale a carico dei sigg. Van de Walle e altri, responsabili della società Texaco Belgium SA i quali, in conseguenza di una fuoriuscita accidentale di idrocarburi da una stazione di servizio gestita sotto le insegne della detta società, si sarebbero resi colpevoli del reato di abbandono di rifiuti.

Per il riassunto dei fatti che hanno condotto alla sentenza della Corte di Giustizia (Causa C-1/03) rinvio al testo integrale della sentenza Van De Walle.
In estrema sintesi, di seguito riporto quanto statuito dalla Corte di Giustizia: come vedrete, la nuova direttiva si è mossa in direzione diametralmente opposta a quanto delineato dalla Corte di Giustizia...
Costituiscono rifiuti, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, idrocarburi che siano stati sversati in modo non intenzionale e che siano all’origine di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee. Lo stesso vale per il terreno inquinato da idrocarburi, ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso. In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio può essere considerata detentrice di tali rifiuti, ai sensi dell’art. 1, lett. c), della direttiva 75/442, soltanto nel caso in cui la fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio della stazione di servizio, che è all’origine dei rifiuti in questione, sia imputabile al suo comportamento.
Nella specie, la Corte ha affermato che costituiscono rifiuti non solo gli idrocarburi sversati in modo non intenzionale, fonte di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee, ma anche il terreno inquinato da idrocarburi (ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso) fuoriusciti da una stazione di servizio oggetto di un contratto di affitto commerciale e gestito in forza di un «accordo di gestione», il quale prevedeva che i terreni, i fabbricati, i materiali e i beni mobili aziendali venissero messi dalla proprietaria a disposizione del gestore stesso.

A presto, con nuovi episodi del lungo cammino interpretativo della Corte di Giustizia sulla nozione di rifiuto.

Foto: “petrolio” originally uploaded by fe_pop


Proprietario incolpevole dell'inquinamento: TAR Torino 2928/2008

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La sentenza di oggi (TAR Piemonte, n. 2928 del 21 novembre 2008) riguarda lo scottante tema della responsabilità del proprietario incolpevole di un sito risultato inquinato.

Per un approfondimento della parte in fatto, e dei ragionamenti giuridici del Giudice, rinvio al testo completo della sentenza del TAR Torino 2928 del 2008.

In questa sede mi limito a segnalarvi i punti fondamentali della sentenza.

Innanzitutto, il Collegio ha affermato che l’esecuzione degli interventi di bonifica prescritti dall’amministrazione rappresentano, per il proprietario estraneo all'inquinamento, un onere, finalizzato a rimuovere il pregiudizio costituito dall'onere reale e dal connesso privilegio immobiliare gravante sul bene.
L’evizione del bene che il proprietario può subire a causa dell'inerzia dell'inquinatore non costituisce una sanzione per non aver bonificato il sito, ma una conseguenza dell'attività di ripristino ambientale realizzata dall'Ente pubblico nell'interesse della collettività, tramite un meccanismo che presenta similitudini più con l'esproprio che con il risarcimento del danno ambientale.

Nei casi in cui ci sia una successione di soggetti distinti su una fonte attiva di inquinamento che il titolare dell'attività di impresa abbia l'obbligo di controllare in base alla normativa vigente, i vari soggetti succedutisi, che abbiano effettivamente il potere di intervenire sulla fonte di rischio senza che sia necessario il ricorso a strumenti eccezionali, danno luogo ad una pluralità di garanti, nessuno dei quali può liberarsi dal proprio obbligo di intervento invocando l'analoga posizione di garanzia di altri soggetti, inclusi i propri predecessori nella gestione del sito.

L'art. 17, D.Lgs. n. 22 del 1997 (come confermato e specificato dagli artt. 240 e ss. del Testo Unico Ambientale), impone l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata.

Ciò che occorre sottolineare, è che a carico del proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma l’onere di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite, invece, da privilegio speciale immobiliare.
Di conseguenza, il proprietario, qualora non coincida con il responsabile dell'inquinamento e questi non sia identificabile - finisce comunque per essere il soggetto gravato dal punto di vista economico, poiché l'Ente pubblico che ha provveduto all'esecuzione dell'intervento può recuperare le spese sostenute nei limiti del valore dell'area bonificata, anche in suo pregiudizio: ne deriva che il proprietario incolpevole ha l'onere di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull'area di onere reale e di privilegio speciale immobiliare, salva l'azione di regresso nei confronti del responsabile dell'inquinamento.

Natura Giuridica ha già affrontato diverse volte il tema della responsabilità in materia di bonifica dei siti contaminati.

Foto: “Torino - Piazza San Carlo - Il "TORO RAMPANTE" simbolo della città” originally uploaded by Man Drake

Questo post è stato revisionato nel gennaio 2019 dallo staff di Natura Giuridica sas di Quaranta Andrea - società di consulenza ambientale. Visita il nuovo sito naturagiuridica.com e scopri come possiamo esserti utili!


InFormazione ambientale

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La sentenza che vi propongo oggi (TAR Reggio Calabria, Sez.I n. 19 del 14 gennaio 2009) è interessante perché – sia pure in modo molto stringato – affronta un tema troppo spesso lasciato ai margini del dibattito politico in generale, e di quello concernente la normativa ambientale, in particolare.
Sto parlando dell’InFormazione ambientale, necessaria ed indispensabile per una consapevole dimestichezza con i nostri diritti e doveri nei confronti dell’ambiente.
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un cittadino, il quale, stipulato un contratto di somministrazione d’acqua potabile con il Comune di Reggio Calabria, ha rilevato che l’acqua dei rubinetti del proprio appartamento non risulta incolore, né insapore…
Di conseguenza, il ricorrente ha effettuato richiesta di accesso agli atti relativi all’analisi dell’acqua potabile nel periodo 2002-2007 con specifico riferimento alla propria utenza idrica.
Tale domanda è consentita dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 31/2001, il quale impone al Comune di svolgere appositi controlli per verificare se le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite fino al punto di consegna individuato dal contatore.
In seguito al perdurante silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Calabria, che ha ritenuto fondato il ricorso (anche) ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 195/2005, in base al quale l’informazione in materia ambientale prescinde dall’individuazione di uno specifico interesse in capo al richiedente.
Al riguardo – sottolinea il Giudice calabrese – va precisato che il precedente art. 2 (“Definizioni”) del decreto legislativo n. 195/2005 dispone che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l’altro, lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, etc.”.
Ne consegue – conclude il TAR Calabria, nell’ordinare al Comune di Reggio Calabria di esibire le informazioni e i documenti richiesti dall’interessata – che il ricorso deve dichiararsi fondato ai sensi della più favorevole disciplina di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 195/2005 (rispetto alla generale normativa di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990).
Naviga nella pagine del Blog di Natura Giuridica per ulteriori approfondimenti sulla vasta categoria dell’InFormazione ambientale.
Foto: “El tipico megafono!!!!” originally uploaded by TuTuWon


Syndial: sentenza 4991/08. Tribunale di Torino. Massime finali

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Nei post precedenti ho cominciato a pubblicare le massime della sentenza del Tribunale di Torino n. 4991 (Ministero dell’ambiente contro Syndial), che ha condannato la società a 1,9 miliardi di euro, in relazione ai profili processuali, e a quelli concernenti il danno ambientale.

Con quello di oggi si conclude la “trilogia” di post dedicati alle massime della sentenza 4991 dell’8 luglio 2008, che si articolano nel seguente modo.

In relazione ai "rapporti" della disciplina sul danno all'ambiente con l'art. 2043 del codice civile:

La responsabilità ex art. 18 della legge 349/1986 non assorbe quella di cui agli artt. 2043 e 2050 c.c. in quanto le norme possono concorrere tra loro, tenuto conto che la prima tutela l’ambiente in sè considerato, mentre gli artt. 2043 e 2050 tutelano i singoli beni ambientali.

La condotta di una società che gestisce uno stabilimento di produzione del DDT che immetta in fiumi e in un lago DDT ed altri composti chimici, danneggiando l’alveo, le acque e la fauna ittica, integra sia la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., a fronte di una accertata condotta contraria alle norme di comune esperienza (omessa verifica dello stato dei macchinari e degli scarichi, mancata osservanza di linee guida aziendali), sia quella di cui all’art. 2050 c.c. laddove non si provi che siano stati adottati tutti gli accorgimenti idonei ad evitare l’inquinamento dei corsi d’acqua.

Quanto, infine, alle connessioni con la normativa sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sulla gestione dei rifiuti:

a) Il danno all’ambiente è ristorabile anche ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c. trattandosi di danno patrimoniale ancorché afferente beni non aventi un valore di mercato in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con la possibilità di riconoscere anche il danno da lucro cessante, con la conseguenza che i responsabili sono tenuti in solido al pagamento del debito ex art. 2055 c.c. (a meno che tale risarcimento non venga richiesto solo in via alternativa all’accoglimento della domanda ex art. 18 della legge 349/1986).

b) La miscelazione di acque di processo e di acque di raffreddamento allo scopo di rendere lo scarico dell’impianto industriale conforme ai limiti di legge, con la possibilità di eseguire controlli sullo scarico solo a valle di tale miscelazione, costituisce violazione dell’art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 sul divieto di diluizione, per cui il conseguente danno all’ambiente integra la fattispecie di cui all’art. 18 della legge 349/1986.

Sulla base della disciplina attuale, le acque contaminate da DDT non possono essere considerate un rifiuto tossico nocivo, per cui in caso di illecito sversamento nell’ambiente trova applicazione la disciplina sanzionatoria in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e non quella in materia di gestione dei rifiuti.




Syndial: sentenza 4991/08. Tribunale di Torino. Massime sul danno ambientale

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Nel post precedente (Syndial: sentenza 4991/08. Tribunale di Torino. Massime "processuali") ho cominciato a pubblicare le massime della sentenza del Tribunale di Torino n. 4991 (Ministero dell’ambiente contro Syndial), che ha condannato la società a 1,9 miliardi di euro, in relazione ai profili processuali.

Adesso continuo con quelle concernenti il danno ambientale, che si articolano nel seguente modo:

a) oggetto del risarcimento: il danno ambientale risarcibile (sia ai sensi dell’art. 18 della legge 349/1986 sia ai sensi degli artt. 300 e 311 del d.lgs. 152/2006), può consistere in una semplice alterazione, anche transitoria, dell’ambiente, che quale sussiste quando quest’ultimo, anche se non distrutto o danneggiato, viene modificato nelle sue componenti (come la qualità dell’aria, dell’acqua, della flora e della fauna), in modo da non poter assolvere, se non in misura minore, alla sua funzione propria (nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha ritenuto che integri la fattispecie una diminuzione di qualità ambientale desumibile dalla comunità di microinvertebrati bentonici e della presenza di DDT nei pesci del fiume e del lago).

b) nesso causale: sussiste il nesso causale tra condotta e danno ambientale laddove non risultino cause alternative di contaminazione e laddove il danno non si sarebbe verificato qualora l’azienda avesse operato in conformità dell’ordinamento per quanto riguarda le modalità di scarico (ossia, nel caso di specie, senza diluire il DDT, mettendo in sicurezza l’impianto, ivi comprese le fognature, oltre che operando una costante manutenzione).

c) Ulteriori danni ambientali: il danno ambientale, diverso ed ulteriore rispetto al danno alle singole componenti dell’ambiente, rientra nell’ambito del danno patrimoniale, ma non può considerarsi una fattispecie di danno punitivo, cosicché per il relativo risarcimento non è sufficiente una condotta criminosa, ma è necessario che tale condotta sia caratterizzata da colpa o dolo “specifici” e che da quest’ultima sia derivato un danno.

d) elemento soggettivo: nella valutazione del grado della colpa ai fini della quantificazione del danno ambientale ex art. 18 della legge 349/1986 si deve tener conto della consapevolezza dell’impresa responsabile della pericolosità del proprio prodotto e degli effetti della propria condotta sull’ambiente, nonché del ruolo dell’impresa nel sistema imprenditoriale nazionale e quindi della circostanza che una società controllata dalla ministero del tesoro avrebbe dovuto agire anche nell’interesse pubblico.

e) quantificazione del danno: nella valutazione del criterio di quantificazione del danno ambientale ex art. 18 della legge 349/1986 rappresentato dai “costi per il ripristino” si deve tener conto dei costi per depurare le acque superficiali e le acque di falda e per le operazioni di drenaggio, essiccazione e smaltimento dei sedimenti accumulati nel periodo considerato.

La valutazione dei danni all’ambiente circostante, ai terreni, alla fauna e alla flora, anche con effetti di alterazione significativa, di cui tuttavia non se ne possano quantificare i costi di ripristino per l’impossibilità di eliminarne gli effetti, non può che essere puramente equitativa (nel caso di specie si trattava in particolare del danno ambientale conseguente alle emissioni in atmosfera di DDT che, in considerazione dell’effetto cd. “a cavalletta” dei POPs Inquinanti Organici Persistenti, aveva provocato inquinamenti riscontrati nell’ambiente circostante all’impianto industriale ma anche sul ghiacciaio del Lys).

La prova del “profitto del trasgressore” ai fini della quantificazione del danno ambientale, in mancanza del deposito in giudizio dei bilanci da parte dell’azienda, può desumersi dalla valutazione dei ricavi aziendali, con un congruo abbattimento per costi di personale, materie prime e attività di produzione, cui deve aggiungersi il risparmio per non aver provveduto all’effettuazione dei necessari lavori sull’impianto di depurazione, fognario e delle opere di contenimento degli inquinanti.

La quantificazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale non può essere ridotta in ragione delle spese sostenute dal trasgressore per un progetto di bonifica ove questo intervento non riduca il danno ambientale cagionato, ma si limiti ad evitare ulteriori danni (nella specie erano state realizzate “barriere idrauliche” per impedire che i contaminanti presenti nella falda continuassero a defluire nel lago).



Syndial: sentenza 4991/08. Tribunale di Torino. Massime “processuali”

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Nel post dello scorso 21 luglio 2008 (Danno ambientale per inquinamento da DDT: Tribunale Torino condanna Syndiala 1,9 miliardi di euro) vi ho parlato della sentenza del Tribunale di Torino n. 4991, Ministero dell’ambiente contro Syndial, che ha condannato la società a 1,9 miliardi di euro.


Di seguito vi riporto le massime, “articolate” nel seguente modo:
1. Profilo processuale: ricusazione, azione giudiziaria, art. 444 cpp, eccezione di incostituzionalità;

2. Danno ambientale: oggetto del risarcimento, nesso causale, Ulteriori danni ambientali, elemento soggettivo, quantificazione del danno;

3. “rapporti” con l’art. 2043 del codice civile;

4. connessioni con la normativa sulla tutela delle acque dall’inquinamento e sulla gestione dei rifiuti.

Sotto il profilo processuale, la sentenza del Tribunale di Torino n. 4991 dell’8 luglio 2008 ha stabilito che
  • Ricusazione: in un processo per danno ambientale proposto dal Ministero dell’ambiente non costituisce motivo di ricusazione del CTU (consulente tecnico d’ufficio) la circostanza che il consulente stesso sia stato incaricato in passato di effettuare alcune attività di consulenza tecnica di parte nell’interesse del dicastero medesimo, in quanto ciò non fa del CTU un “commensale abituale” del Ministero.
  • Azione giudiziaria: l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo penale per reati ambientali a carico di dipendenti di una società determinano, ai sensi degli artt. 1310 e 2945 c.c., anche per quest’ultima l’interruzione permanente della prescrizione dell’azione risarcitoria dei conseguenti danni cagionati all’ ambiente, anche quanto la stessa società sia rimasta estranea al processo penale, in quanto condebitore solidale con i propri dipendenti che abbiano commesso gli illeciti per dare esecuzione all’attività d’impresa.
  • Art. 444 cpp: la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito della causa civile il quale può, parimenti, trarre elementi di prova dagli atti del giudizio penale, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del giudizio civile, tra cui le dichiarazioni rese ad organi di polizia giudiziaria.
  • Eccezione di incostituzionalità: è manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 18 della legge 349/1986 con riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 della Costituzione laddove prevede il risarcimento del danno ambientale per equivalente, anche quando il danno da liquidare sia nell’ordine di grandezza di milioni di euro ed anche quando un risarcimento di tale importo rischi di comportare il fallimento della società responsabile dell’illecito


Zonizzazione acustica: mancanza del piano e criterio differenziale

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Cosa succede nel caso in cui il Comune non abbia adottato il piano di zonizzazione acustica?

La mancata approvazione del piano di zonizzazione acustica comporta la sopravvivenza dei limiti di emissioni previsti dall’art. 6 DPCM 01/03/1991, che prevedono il rispetto del c.d. “criterio differenziale” per tutte le zone “non esclusivamente industriali”.
La natura non esclusivamente industriale non può essere desunta tramite la semplice equiparazione tra la zonizzazione effettuata dal Piano regolatore generale con la zonizzazione che il Comune deve effettuare ai sensi dell’art. 2 DPCM 1/03/1991: in mancanza del piano di zonizzazione acustica di competenza comunale, infatti, la classificazione di una zona va effettuata in base alle circostanze di fatto.

Questa è la conclusione cui è pervenuto il TAR di Bari (sentenza n. 47 del 2009), il quale ha ritenuto che, nel caso di specie, nel sito in questione fosse presente anche un’attività antropica di tipo non industriale: in caso contrario, infatti, il Piano Regolatore non avrebbe potuto imprimere alla zona una destinazione artigianale e direzionale.

Il Collegio, inoltre, ha ritenuto che il criterio differenziale viene applicato agli impianti “a ciclo continuo” solo quando la attività da essi svolta dia luogo a superamento dei limiti assoluti: ne deriva l’illegittimità della prescrizione che impone comunque il rispetto del criterio differenziale, salvo che non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 4 DPCM 14/11/1997.

Di conseguenza, non ha ritenuto condivisibile l’orientamento per cui il criterio differenziale non troverebbe mai applicazione nei comuni che non abbiano ancora adottato il piano di zonizzazione acustica, dal momento che l’art. 6 comma 2 DPCM 01/03/1991, esclude la applicazione del criterio differenziale, previsto dall’art. 2 DPCM 01/03/1991, solo nelle zone “esclusivamente industriali”.

Per una approfondimento, leggi il testo completo della sentenza n. 47 del TAR Bari

Foto: “Epidauro: Teatro” originally uploaded by Gisleno F.L. (Madrid)



Tariffa servizio pubblica fognatura e depurazione: non è dovuta se mancano impianti centralizzati di depurazione

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La sentenza della Corte Costituzionale che vi propongo oggi (335/08) trae origine da una serie di ordinanze con le quali il Giudice di pace di Gragnano (Napoli) dubita della legittimità dell’art. 14 della legge Galli (L. n. 36 del 1994) nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

In estrema sintesi, la norma, secondo il rimettente, violerebbe:
a) l'art. 2 Cost.: incide sul «diritto inviolabile alla qualificazione dell'individuo come soggetto di diritto»;
b) l'art. 3 Cost.: irragionevolmente impone agli utenti di versare la quota di tariffa del servizio di fognatura e depurazione anche in mancanza del servizio di depurazione;
c) l'art. 32 Cost.. consente che la salute dei cittadini e delle future generazioni sia danneggiata dall'inquinamento che deriva dal «lassismo degli enti locali»;
d) l'art. 41 Cost.: il gestore delle risorse idriche, imponendo senza limiti temporali il pagamento di una tariffa pur in assenza del servizio di depurazione, «espleta una attività economica in contrasto con la dignità umana e l'utilità sociale»;
e) l'art. 97 Cost.: consente alla pubblica amministrazione «d'imporre ai cittadini una sorta di "tassa sine titulo" la cui finalizzazione ad una futura esecuzione degli impianti appare generica ed astratta».

La società che gestisce il servizio idrico integrato e la difesa erariale eccepiscono, dal canto loro, l'inammissibilità della suddetta questione: la prima sottolineando il difetto di rilevanza o di motivazione sulla rilevanza, e comunque per la mancata prospettazione di un tertium comparationis, la seconda affermando che «la carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale impedisce di comprendere quale sia l'inadempienza accertata ai danni della società GORI s.p.a. gestore del servizio idrico integrato per giustificare l'eventuale ripetizione delle somme corrisposte a titolo di canone di depurazione».

Dopo aver ritenuto infondate tali eccezioni, la Corte Costituzionale passa all’esame del merito della censura, che ha ritenuto fondata.
Di seguito riporto i passaggi salienti della decisione:

Il presupposto dal quale muove il rimettente – ritenuto corretto dalla Corte Costituzionale sulla base dell’analisi dei lavori preparatori, dell’impostazione legislativa analoga dettata in altri settori concernenti la determinazione della remunerazione di prestazioni di pubblici servizi e, infine, della costante giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione – è che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo.

In sostanza, la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.
L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che - a fronte del pagamento della tariffa - l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 36 del 1994).

Alla stregua di tali premesse, risulta evidente la fondatezza della censura di irragionevolezza dell’art. 14 della legge Galli nella parte in cui prevede che la suddetta quota di tariffa è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione: tale norma, infatti, imponendo l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la sopra delineata ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, che, come si è visto, è invece fondata sull'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, ivi compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione.

Massima della sentenza della Corte Costituzionale, n. 335 del 2008
È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994 n. 36, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 l. 31 luglio 2002 n. 179, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi". la disposizione in parola, invero, prescrivendo l'obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione, trascura la natura di corrispettivo contrattuale della quota e, pertanto, si contrasta ingiustificatamente con la ratio del sistema della l. n. 36 del 1994, che è invece basata sull'esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato, compresa la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione.
Foto: “Impianto di depurazione – Senigallia (AN)” originally uploaded by coedi.italia