Incenerimento e rifiuti gassosi

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La nozione di «rifiuto» contenuta all’art. 3, punto 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.

La nozione di «impianto di incenerimento» di cui all’art. 3, punto 4, della direttiva 2000/76 riguarda qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze che risultano dall’impiego del trattamento termico siano successivamente incenerite e, a tale riguardo, la presenza di una linea di incenerimento non costituisce un criterio necessario ai fini di tale qualifica.

In circostanze come quelle di cui alla causa principale:
  • un impianto di gassificazione che persegue l’obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76;
  • una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.

In estrema sintesi, una società finlandese, la Lathi - che aveva chiesto un’autorizzazione ambientale riguardante l’attività del suo impianto di gassificazione e della sua centrale elettrica - ha impugnato una decisione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, che qualificava i due impianti come un unico impianto di coincenerimento, al fine di ottenerne l’annullamento.

Il Korkein hallinto-oikeus, chiamato a pronunciarsi sull’appello presentato dalla Lathi sulla sentenza che aveva respinto il ricorso, ha deciso di sospendere la sua pronuncia e di sottoporre alla Corte quattro questioni pregiudiziali:
  1. L’art. 3, punto 1, della direttiva 2000/76/CE, deve essere interpretato nel senso che la direttiva non è applicabile all’incenerimento di rifiuti gassosi?
  2. Un impianto di massificazione deve essere considerato un impianto di incenerimento, anche qualora in tale impianto non vi sia alcuna linea di incenerimento?
  3. L’incenerimento nella caldaia di una centrale elettrica di gas formatosi in un impianto di gassificazione e depurato dopo il processo di massificazione, deve essere considerato un procedimento di incenerimento? Ha rilevanza, a tale riguardo, il fatto che il gas prodotto e depurato sostituisce il carburante fossile e che le emissioni della centrale elettrica per unità di energia prodotta, impiegando il gas ottenuto da rifiuti e depurato, sono inferiori rispetto a quelle derivanti dall’impiego di altri carburanti?
  4. E’ rilevante il fatto che l’impianto di gassificazione e la centrale elettrica, da un punto di vista tecnico-funzionale e in considerazione della distanza a cui si trovano, costituiscono un unico impianto? Oppure il fatto che il gas prodotto, formatosi nell’impianto di gassificazione e depurato, può essere trasportato e utilizzato come carburante o per altri scopi in altro luogo, ad esempio per la produzione di energia?
La Corte di Giustizia, riprendendo alcuni passi delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott, ha enunciato le massime, riportate in esordio.

Foto: “Usine d'incinération” originally uploaded by shadow light