Consiglio di Stato 3016/08: le conferenze di servizi sono atti di natura endoprocedimentale

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Con la sentenza che vi propongo oggi il
Consiglio di Stato ha confermato quanto già statuito dal TAR Toscana: le conferenze di servizi sono atti di natura endoprocedimentale.
In breve: con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana la FINTECNA domandava l'annullamento del verbale di una conferenza di sevizi […] “nella parte relativa agli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di caratterizzazione, e di bonifica nelle aree interne al perimetro di un sito di bonifica di interesse nazionale".
Per la ricostruzione del fatto si rimanda alla lettura del testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 3016 del 2008.
In questa sede è sufficiente segnalare le massime del Consiglio di Stato:
Il procedimento per l’individuazione degli interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionale – e dei responsabili ai quali imputarne gli oneri realizzativi – è diretto dal Ministero dell’Ambiente e del Territorio, può trovare un esito provvisorio in casi di conclamata urgenza e si conclude, di regola, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo degli interventi da realizzarsi a cura del Ministero dell’Ambiente.
In detto iter la conferenza di servizi, pur avendo natura decisoria, costituisce un mero passaggio procedimentale, in funzione servente del provvedimento finale, da cui solo scaturiscono effetti giuridici autonomi, in conformità, peraltro, al modello di cui alla legge 241/90.
Non esiste alcun collegamento fra efficacia immediata e vincolante delle prescrizioni adottate dalla conferenza di Servizi decisoria, inerzia del destinatario e potere di esecuzione d’ufficio.
Il procedimento di esecuzione in danno, infatti, trova nella mancata adozione da parte dell’interessato di misure di salvaguardia giudicate idonee una condizione negativa e non già la sua causa: l’adozione di tali misure resta, sino alla definizione del procedimento, rimessa alla spontanea cooperazione del provato. Il che non esclude, in mancanza di detta cooperazione, l’apertura di un autonomo procedimento volto ad intervenire d’ufficio sull’area interessata al termine della procedura e non sulla base di un provvedimento endoprocedimentale.
Nella specie il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da una società, volto ad ottenere l’annullamento di una sentenza del TAR Toscana, con la quale il giudice di prime cure aveva qualificato l’atto impugnato – il verbale di una conferenza di Servizi decisoria – come atto di natura endoprocedimentale e, come tale, inidoneo a definire il relativo procedimento; mentre l’appellante sosteneva che il regime della bonifica – ex art. 417/1999 – doveva ritenersi regolato secondo una disciplina speciale del procedimento rispetto al modello generale, ex legge n. 241/1990 e che, nella specie, la prescrizione imposta come misura di sicurezza di emergenza doveva ritenersi immediatamente lesiva, attesa la loro natura di misure urgenti, munite, nella specie, di clausola di esecuzione in danno, alla scadenza del termine assegnato al soggetto obbligato.


Per una nota critica, v. F. Giampietro, “Bonifica dei siti contaminati: la disciplina speciale delle Conferenze di servizi decisorie prima e dopo il T.U. ambientale”, in Riv. giur. edilizia 2007, 3, 1113
In materia di bonifiche, v. “Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime”, di F. GIAMPIETRO – A. QUARANTA, in Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, nn. 3-4/2008, di cui ho già fatto cenno nelle pagine di Natura Giuridica, in tre diversi post (1, 2, 3)