Pillole di giurisprudenza. Energia eolica. TAR Sardegna n. 977/2007

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Continuando nella rassegna di giurisprudenza in materia di energia eolica, vorrei sottoporvi la sentenza n. 977/2007 del TAR Sardegna.

Il caso
La GREENTECH ENERGY SYSTEMS S/A otteneva dalla Regione Sardegna e dai tre Comuni coinvolti le autorizzazioni per la realizzazione di un Parco eolico.

In particolare:
1. era stato favorevolmente concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
2. era stata rilasciata l’autorizzazione alla connessione con la rete elettrica nazionale (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 79/1999);
3. è stata anche riconosciuta la qualificazione di “impianto alimentato da fonti rinnovabili”;
4. sono state rilasciate le concessioni edilizie, le autorizzazioni idrogeologiche, l’autorizzazione paesaggistica, quella per il volo aereo e, infine, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio provvisorio dell’elettrodotto interrato di connessione alla linea elettrica, da parte del Genio Civile di Oristano.

Quest’ultimo, però, successivamente ha ritenuto di annullare tale autorizzazione, in quanto ritenuta emessa in violazione della LR n. 8 del 25.11.2004.

In particolare nei provvedimenti del Genio civile si sottolineava che:
- i lavori non avevano avuto inizio o comunque non avevano prodotto alcuna irreversibile modificazione dello stato dei luoghi;
- l’autorizzazione alla realizzazione dell’elettrodotto di collegamento dell’impianto alla rete, essendo stata emessa dopo l’entrata in vigore della LR 8/2004, sarebbe stata rilasciata in sua violazione.

La società impugnava tale provvedimento (i motivi di impugnazione possono essere approfonditi leggendo il testo completo della sentenza cliccando qui)

Il TAR Sardegna, con sentenza n. 977 del 2007 ha accolto il ricorso, evidenziando che, in materia di impianti eolici, l’art. 8 della L.R. Sardegna n. 8/2004:

  1. nella prima parte, prevede un generale divieto di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli che, con lavori iniziati, abbiano già prodotto una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi) fino all’approvazione del Piano paesaggistico Regionale;
  2. nella seconda parte parametra diversamente la realizzabilità delle opere, facendo riferimento all’espletamento favorevole della procedura di V.I.A. acquisibile anche successivamente.
Il legislatore regionale ha cioè ritenuto essenziale, per gli impianti già autorizzati, ai fini dell’individuazione di un discrimine (per la realizzabilità o meno), l’espletamento favorevole della fondamentale procedura di VIA dell’impianto eolico.
La realizzabilità di un impianto sottoposto a VIA favorevole antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. 8/2004, quindi, rientra nell’ipotesi derogatoria, la quale non richiede che sia avvenuta anche la modificazione dello stato dei luoghi.

Per leggere il testo completo della sentenza, clicca qui.

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